Maggiori tutele per malati oncologici

Maggiori tutele per malati oncologici

  • 28 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
Con l'approvazione della Legge 18 luglio 2025 n. 106, pubblicata nella GU n. 171 del 25 luglio 2025 che entrerà ufficialmente in vigore il 9 agosto, il legislatore ha introdotto un importante dispositivo normativo destinato ai lavoratori affetti da patologie gravi. La norma prevede misure che garantiscono una maggiore tutela della posizione lavorativa e del diritto alla salute. La norma è rivolta in particolare a soggetti colpiti da malattie oncologiche, malattie croniche o patologie invalidanti che comportino un'invalidità pari o superiore al 74%, indipendentemente dalla loro origine o rarità. Andando a contestualizzare tale introduzione dobbiamo ricordare una serie di tutele già garantite tra cui: il diritto alla conservazione del posto nei limiti del cosiddetto “periodo di comporto”, i permessi previsti dalla L 104/1992, e diverse previsioni contrattuali nei CCNL o contrattazione collettiva, anche di livello aziendale che, nell'ottica di un supporto ai lavoratori, ha potuto rafforzare le tutele in alcuni specifici casi. L'intervento della L 106/2025, in questo variegato e disomogeneo contesto, introduce due misure di carattere normativo specifiche, autonome e cumulabili, che hanno lo scopo di rafforzare il sistema di protezione per chi si trova a fronteggiare una malattia grave e duratura. Il congedo straordinario. La misura più significativa, introdotta all'art. 1, è la previsione di un congedo straordinario non retribuito, della durata massima di 24 mesi, continuativi o frazionati, durante i quali al lavoratore viene garantita la conservazione del posto di lavoro. Questo congedo si rivolge a tutti i lavoratori subordinati, sia del settore pubblico che del privato, che risultino affetti da una delle patologie indicate, e che abbiano già esaurito gli strumenti ordinari di tutela previsti dal proprio contratto o dalla normativa vigente, come i congedi per malattia, i permessi retribuiti o le aspettative non retribuite. In tal senso, il congedo previsto dalla L 106/2025 non si sovrappone, ma si integra con le tutele già esistenti, costituendo una misura di ultima istanza destinata a preservare il legame lavorativo nei momenti più critici del percorso di cura. Durante il periodo di congedo, al lavoratore non spetta retribuzione, né il tempo è computato nell'anzianità di servizio, non ha neppure rilevanza ai fini previdenziali ma vi è la possibilità che venga successivamente riscattato secondo le modalità previste dall'INPS. Tuttavia, il rapporto di lavoro non si estingue, né può essere risolto per superamento del periodo di comporto, proprio in virtù della previsione normativa di una conservazione “straordinaria” del posto di lavoro. L'accesso al congedo richiede la presentazione di una certificazione medica che attesti la sussistenza della patologia e il grado di invalidità. Tale certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista operante presso strutture pubbliche o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sul punto, come sulle restanti novità normative, sarà in ogni caso necessaria una circolare Inps che informi in merito alle modalità operative. Lavoro agile e altre forme di rapporti di lavoro. Nell'ottica poi di un rientro graduale e compatibile con uno stato di salute comunque delicato, è stata prevista la possibilità, per i lavoratori appunto che rientrano dal congedo, di accedere in via prioritaria al lavoro agile, qualora le mansioni e l'organizzazione aziendale lo consentano. Tale previsione ha come scopo quella di ridurre il rischio di ricadute e favorire la continuità occupazionale. I permessi retribuiti per cure mediche. L'altra misura di rilievo contenuta nella legge, che entrerà in questo caso in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, è l'introduzione di un monte ore annuo di 10 ore di permessi retribuiti, da utilizzare per lo svolgimento di visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche o microbiologiche, nonché per trattamenti terapeutici periodici, strettamente collegati alla patologia invalidante, cronica o oncologica da cui è affetto il lavoratore. Questi permessi si aggiungono a quelli già eventualmente previsti da altre norme (come la L 104/1992 o le disposizioni contrattuali più favorevoli), e sono esclusivamente dedicati alle attività mediche connesse alla condizione sanitaria certificata. La loro fruizione richiede, infatti, la prescrizione medica, che deve contenere l'indicazione della necessità della prestazione e il collegamento funzionale con la patologia invalidante. Le ore possono essere utilizzate anche frazionate, nel rispetto del limite massimo annuale. Il trattamento economico è allineato a quello previsto per le assenze per malattia. Nel settore privato, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio contributivo presso l'INPS. Nel settore pubblico, le amministrazioni corrispondono direttamente la retribuzione, con possibilità di attivare misure di sostituzione temporanea del personale. Degna di nota è anche l'estensione della misura ai genitori lavoratori di figli minori affetti dalle stesse condizioni cliniche. In tali casi, infatti, i permessi possono essere fruiti dal genitore convivente per accompagnare o assistere il figlio nel percorso di diagnosi o cura, previa presentazione della documentazione necessaria. In questo modo, la legge riconosce anche il ruolo familiare del lavoratore e l'impatto delle malattie gravi sul nucleo domestico.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL