Cig per caldo fuori dai limiti ordinari

Cig per caldo fuori dai limiti ordinari

  • 24 Luglio 2025
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Cassa integrazione senza onere del contributo addizionale e non rilevante ai fini della fruizione massima di 52 settimane in un biennio mobile. Indennità ai lavoratori agricoli, compresi quelli a termine, anche in caso di sospensione dell’attività per mezza giornata. L’articolo 10-bis del decreto legge 92/2025 (che il 23 luglio ha incassato la fiducia al Senato e passerà alla Camera), in analogia con quanto fatto nei due anni precedenti, introduce agevolazioni specifiche per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in caso di eventi oggettivamente non evitabili, tra cui le ondate di calore. A questo riguardo, il 2 luglio le parti sociali hanno sottoscritto un Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro che auspica «l’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa». Il Dl 92/2025 stabilisce che, per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa tra luglio e dicembre 2025, non si applica il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (o consecutive), anche per le imprese dei settori edile, lapideo e di scavo, a fronte della causale “eventi oggettivamente non evitabili”. Inoltre non si applica il contributo addizionale (peraltro come già previsto dall’articolo 13, comma 3, del Dlgs 148/2015). Questo intervento verrà riconosciuto fino a esaurimento del budget di 10,5 milioni di euro, mentre con 22,5 milioni di euro si finanzia l’estensione degli ammortizzatori sociali in agricoltura, sempre per il periodo luglio-dicembre. In questo caso l’indennità per intemperie viene riconosciuta, direttamente dall’Inps, agli operai a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione dell’attività per metà giornata, invece che per il giorno intero, e senza che il lavoratore debba aver raggiunto il requisito del numero minimo di 181 giornate lavorate. Il periodo di integrazione non rileva per il raggiungimento del tetto massimo di 90 giornate annue, mentre vale per la maturazione della disoccupazione agricola. I due interventi vengono finanziati riducendo il budget del Fondo sociale per occupazione e formazione e ricalcano quanto già scritto nell’articolo 2-bis del Dl 63/2024 per l’anno scorso, salvo aggiungere ora l’estensione agli operai agricoli a tempo determinato e ampliare la dotazione finanziaria che, nel 2024, è stata di 13 milioni complessivi, di cui 2 milioni per l’agricoltura. Sempre in tema di ammortizzatori sociali per caldo, il 22 luglio è stato pubblicato il decreto 95/2025 del ministro del Lavoro che, nel recepire il Protocollo del 2 luglio, ha stabilito che i datori di lavoro che, in base al protocollo stesso, accedono alla Cig per caldo, devono inviare alla sede Inps competente per territorio gli accordi firmati a livello locale che prevedono l’accesso agli ammortizzatori per eccezionali situazioni climatiche.

Fonte: SOLE24ORE