Congedi parentali, permessi anche ai genitori “intenzionali”

Congedi parentali, permessi anche ai genitori “intenzionali”

  • 22 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
Ancora una volta la Corte costituzionale, con sentenza 68/2025 del 22 maggio, è intervenuta al fine di colmare un vuoto normativo. In particolare, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 40/2004, che si limita a disciplinare il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) in Italia, nulla prevedendo in merito alle sorti degli atti di nascita validamente formatisi all’estero per minori nati con tecniche di PMA vietate nel nostro Paese, ovvero in merito ai bambini nati in Italia con tecniche di PMA vietate in Italia e praticate legittimamente all’estero. Ma perché l’argomento dovrebbe interessare anche le aziende e il mondo del lavoro? A questa domanda rispondiamo dovendo necessariamente fare una premessa. Per meglio comprendere, le tecniche di PMA di cui si discute sono:
1) la cd. Fecondazione eterologa, tecnica che si ha quando la coppia eterosessuale o omosessuale ricorre ad un soggetto estraneo, cd. donatore, per ricevere il seme maschile o l’ovulo femminile, e la gravidanza viene portata a termine dalla donna che compone la coppia, se si tratta di eterosessuali, o da una delle due donne in caso di omosessuali, ragion per cui la coppia di uomini non può ricorrere all’eterologa; 
2) la tecnica della cd. Maternità surrogata o gestazione per altri, attraverso la quale la gravidanza viene portata a termine su incarico di una coppia, eterosessuale o omosessuale, da una donna estranea, con l’obbligo di consegna – all’esito – del bambino, rinunciando, altresì, a tutti i diritti sul bambino stesso. 
Mentre la fecondazione eterologa, dal 2014, è stata resa legittima per le coppie eterosessuali dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 162, ed è rimasta vietata solo per le coppie omosessuali, la maternità surrogata rimane a tutt’oggi vietata sia per le coppie omosessuali che eterosessuali. Dunque, cosa accade nel momento in cui una coppia di omosessuali rientra in Italia dopo essere ricorsa alla PMA all’estero? Oppure cosa accade quando il bambino nasce in Italia dopo che la coppia di donne è ricorsa alla tecnica dell’eterologa all’estero? Di fatto, ciò che accade, è il riconoscimento legale del solo genitore che ha un legame biologico con il bambino. La questione resta aperta per il genitore cd. “intenzionale”, figura questa che è stata enucleata dalla Corte Costituzionale, la prima volta nel 2019, per giungere a riconoscere e tutelare la posizione del genitore, partner di una coppia omosessuale, che abbia condiviso il progetto genitoriale con l’altro partner, pur senza fornire il proprio apporto genetico alla procreazione. In presenza di un vuoto normativo, le aziende non hanno l’obbligo di riconoscere lo status di genitore al genitore intenzionale. Per fare un esempio: il padre o la madre non riconosciuti non hanno diritto di usufruire dei permessi di cui al Dlgs 151/2001 – Testo Unico sulla maternità e paternità. Nel momento in cui il genitore non riconosciuto legalmente dovesse chiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi per la malattia del figlio, il datore di lavoro potrebbe negarglielo. Ed è ciò che è accaduto ed alcuni di questi casi sono stati portati davanti al Giudice del Lavoro, il quale si è espresso riconoscendo ad una lavoratrice madre c.d. “intenzionale”, partner di una coppia formata da due donne unite civilmente, il diritto di poter usufruire dei permessi di cui al Dlgs 151 del 2001 che le erano stati negati dal datore di lavoro proprio a causa dell’assenza di una norma in tal senso. In un caso, peraltro, l’azienda ha impugnato la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello ha confermato il provvedimento ed ha, altresì, condannato l’azienda al risarcimento del danno per condotta discriminatoria. Ma la situazione, in assenza di una normativa, è rimasta confusa, tanto che era stato lo stesso Presidente della Consulta, durante la Relazione annuale, ad aver invitato il Parlamento ad apportare leggi per il riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali, sottolineando come il silenzio abbia portato ad una serie di decisioni contraddittorie e disordinate di Tribunali e Sindaci. Ora, la Corte Costituzionale, sempre in un caso di una coppia di donne, ha stabilito che è illegittimo non prevedere che la madre “intenzionale” possa riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da PMA eseguita legittimamente all’estero. Ancora una volta, le argomentazioni alla base della decisione sono rivolte al dovere di non discriminare i minori. I bambini delle coppie omogenitoriali hanno diritto di ricevere lo stesso trattamento di quelli delle coppie eterosessuali, a prescindere dall’orientamento sessuale dei genitori e questo significa anche dare ai figli la possibilità di poter ricevere le cure di entrambi i propri genitori al pari dei figli delle coppie eterosessuali. Con il recente intervento della Corte costituzionale, se ancora una volta il Legislatore non interverrà, è evidente che saranno le aziende che dovranno impegnarsi al fine di estendere, nell’ambito dei programmi di welfare, tutele aggiuntive a tutela della genitorialità anche alle famiglie composte da genitori dello stesso sesso.

Fonte: SOLE24ORE