Il preposto può essere un apprendista

Il preposto può essere un apprendista

  • 21 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
Il tema dell’individuazione del preposto, soprattutto in contesti ad alto rischio come quello ferroviario, rappresenta uno snodo fondamentale nella gestione della sicurezza sul lavoro. L’approfondimento condotto dall’Ispettorato del lavoro chiarisce i confini normativi e applicativi relativi alla possibilità di nominare preposti tra lavoratori con ridotta anzianità di servizio o con contratti di apprendistato, anche alla luce dell’Accordo Stato-Regioni 142/2022 e della più recente giurisprudenza penale. Il Dlgs 81/2008, pur definendo il preposto all’articolo 2, comma 1, lettera e), non prescrive requisiti rigidi di anzianità o status contrattuale. La figura in questione è connotata dalla capacità di «sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute», esercitando un potere di iniziativa funzionale. Tale definizione deve essere letta in sinergia con gli obblighi individuati all’articolo 19 del medesimo decreto e con la formazione specifica prevista dall’articolo 37, comma 7. È inoltre fondamentale richiamare due norme generali spesso trascurate ma centrali per la corretta individuazione del soggetto idoneo: 
l’articolo 18, comma 1, lettera c), secondo cui i compiti vanno affidati «tenendo conto delle capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza»; 
l’articolo 28, comma 1, che impone la valutazione dei rischi legati alla specifica tipologia contrattuale. Questi riferimenti escludono la possibilità di automatismi o  reclusioni aprioristiche nella nomina del preposto. Il criterio discriminante, dunque, non è la qualifica formale del lavoratore – si pensi all’apprendista o a colui che ha meno di dodici mesi di anzianità – bensì la sua effettiva capacità, giuridica e sostanziale, di esercitare un potere impeditivo rispetto al verificarsi di eventi lesivi. La giurisprudenza penale più recente (Cassazione 6790/2024) ha esplicitamente escluso ogni automatismo che assimili la qualifica di apprendista a una condizione di inidoneità. Un simile approccio, afferma la Corte, sarebbe «illegittimo e irragionevole», in quanto si tradurrebbe in una presunzione assoluta che contrasta con i principi di effettività e adeguatezza richiesti per ricoprire ruoli di garanzia. Il preposto, infatti, è titolare di una posizione di garanzia e risponde degli infortuni subiti dai lavoratori solo se effettivamente dotato dei poteri idonei a impedire l’evento lesivo. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione, è essenziale accertare caso per caso se il soggetto prescelto possieda realmente le competenze, l’autorevolezza e la legittimazione per esercitare la funzione. Il caso degli apprendisti: tra legittimità e prudenza. Particolare attenzione merita la figura dell’apprendista «già qualificato» ma ancora in percorso formativo. Anche in tale ipotesi, la normativa non prevede alcun divieto formale alla nomina a preposto. Tuttavia, è necessario che il soggetto disponga già di esperienza sufficiente e di poteri concreti per essere considerato legittimamente titolare della funzione. L’attenzione si sposta quindi sulla «titolarità di fatto» e non sul mero inquadramento contrattuale. È in questo contesto che gli organi di vigilanza sono chiamati a esercitare un controllo sostanziale, verificando che la designazione non sia solo formale, ma rispondente a requisiti concreti di capacità operativa, competenza tecnica e formazione adeguata. Uno degli snodi centrali nella legittimità della nomina è rappresentato dalla formazione. Non è sufficiente che il preposto abbia partecipato a un corso per assolvere agli obblighi indicati nell’articolo 37 Dlgs 81/2008: è necessario che egli abbia realmente acquisito conoscenze, abilità e consapevolezza per gestire la sicurezza sul campo. In tal senso, le verifiche degli ispettori possono includere colloqui con lo stesso preposto, i colleghi o i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di accertare l’effettività delle competenze dichiarate. La legittimità dell’individuazione del preposto in ambito ferroviario, tema affrontato dalla nota in commento – e più in generale in ogni contesto lavorativo – non si fonda su criteri astratti di anzianità o status contrattuale, ma su un accertamento sostanziale della capacità effettiva del soggetto a esercitare un ruolo di garanzia. Il principio cardine resta l’effettività: solo chi è concretamente in grado di sovrintendere, controllare e prevenire può essere legittimamente investito della funzione, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro o dalla sua forma giuridica. È su questo equilibrio, tra flessibilità organizzativa e rigore funzionale, che si gioca la reale efficacia del sistema di prevenzione.

Fonte: SOLE24ORE