Ospitalità deducibile solo se tracciata

Ospitalità deducibile solo se tracciata

  • 21 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
L’articolo 1 del decreto legge 84/2025 ha introdotto il comma 5-bis nell’articolo 109 del Tuir, in base al quale le spese di vitto, alloggio, viaggio, taxi e Ncc sono deducibili dal reddito di impresa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con mezzi tracciabili, senza riferimento a specifici soggetti. Analogamente è stato aggiunto il comma 5-ter per la deducibilità delle spese dei lavoratori autonomi e modificato il comma 5 relativo alle spese di trasferta dei dipendenti. In sostanza, se inizialmente il requisito della tracciabilità riguardava esclusivamente i rimborsi ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, oltre alle spese sostenute direttamente dall’azienda – pena la loro indeducibilità – oggi si estende ai rimborsi a favore di qualsiasi tipologia di soggetto: dall’imprenditore individuale, all’amministratore di società di capitale, dal socio lavoratore di una società di persone, al co.co.co, al collaboratore occasionale. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’ampia formulazione adottata dal legislatore ricomprende nella disciplina anche numerose spese diverse da quelle di trasferta, come quelle di ospitalità. È il caso, ad esempio, dell’impresa che sostiene costi di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere ed eventi in cui presenta i suoi prodotti. Tali spese, se inerenti, adeguatamente documentate e sostenute mediante strumenti di pagamento tracciabili, risultano integralmente deducibili. Non sfuggono all’obbligo di tracciabilità neppure le spese di rappresentanza, comprese quelle per feste organizzate in occasione di ricorrenze aziendali o festività nazionali, né quelle per ricevimenti e altri eventi di intrattenimento collegati all’inaugurazione di nuove sedi, uffici, stabilimenti. Già la legge di Bilancio 2025 lo aveva previsto per le aziende modificando l’articolo 108, comma 2, del Tuir; ora, con il decreto fiscale 84/2025, l’adempimento viene esteso ai professionisti (articolo 54, comma 2 del Tuir). Peraltro, le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, che sono configurabili come spese di rappresentanza, devono essere prioritariamente ridotte al 75% del loro ammontare (come stabilito dall’articolo 109, comma 5 del Tuir) e, successivamente, confluiscono nel plafond delle spese di rappresentanza stesse, soggetto a particolari limiti di deducibilità (fissati in base ai parametri 1,5%, 0,6% e 0,4% da applicare in relazione all’ammontare dei ricavi realizzati). Anche per i professionisti, la riduzione al 75% concorre ad alimentare il medesimo plafond delle spese di rappresentanza, il cui ammontare, tuttavia, è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (circolari 53/2008 e 34/2009 dell’agenzia delle Entrate). La tracciabilità è garantita se le spese sono effettuate con versamento bancario, postale oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997, quali, ad esempio, carte di credito o debito, o anche mediante app scaricate sullo smartphone di un istituto di moneta elettronica autorizzato, collegate a un conto corrente bancario.

Fonte: SOLE24ORE