Licenziamento per GMO: la violazione del repechage comporta la reintegra se si applica l'art. 18

Licenziamento per GMO: la violazione del repechage comporta la reintegra se si applica l'art. 18

  • 21 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18804 del 9 luglio 2025, consolida un principio importante in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), rafforzando significativamente la posizione del lavoratore.  Viene stabilito che la violazione dell'obbligo di repechage, ovvero il mancato tentativo di ricollocare il lavoratore in altre mansioni disponibili, integra l'ipotesi di "insussistenza del fatto" posto a base del recesso. Di conseguenza, la sanzione applicabile non è la mera tutela indennitaria, ma la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012. Questa interpretazione, allineata alle sentenze della Corte Costituzionale (n. 59/2021 e n. 125/2022), qualifica l'obbligo di ripescaggio come un elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo. La sua mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro vizia il nucleo stesso della legittimità del licenziamento. La Suprema Corte ha inoltre confermato l'illegittimità del licenziamento anche per la "manifesta incoerenza del criterio di scelta" del lavoratore da estromettere, evidenziando come la condotta datoriale debba sempre rispettare i canoni di buona fede e correttezza, anche in caso di licenziamento individuale. La decisione potrebbe aprire la strada ad una applicazione del medesimo principio ai lavoratori cui si applica il c.d. Jobs Act.