Spetta al datore valutare una diversa mansione per la dipendente in gravidanza
- 10 Luglio 2025
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La valutazione circa la possibilità o meno di spostamento ad altre mansioni della lavoratrice in stato di gravidanza è di esclusiva competenza del datore di lavoro, il quale deve tenere in considerazione anche l’efficienza dell’organizzazione aziendale. Questo uno dei punti messi in evidenza dall’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 5944/2025. La quale si sostanzia, di fatto, in un completo vademecum a garanzia dell’uniformità dell’attività degli ispettorati territoriali nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, previsti dagli articoli 6, 7 e 17 del Dlgs 151/2001 (testo unico sulla maternità e paternità). In tali casi, l’Inl non attiva un procedimento ispettivo vero e proprio. Infatti il rilascio del provvedimento di interdizione per condizioni di lavoro non compatibili con lo stato di gravidanza e/o puerperio avviene a conclusione di un procedimento amministrativo. Quest’ultimo, a ben vedere, si rimette prevalentemente a quanto contenuto nel documento di valutazione del rischio, elaborato dal datore di lavoro. Infatti, il provvedimento di interdizione, previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dlgs 151/2001, viene adottato tutte le volte in cui non sia possibile eliminare il rischio e non sia neppure possibile adibire la lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore (ferma restando la retribuzione), compatibile con lo stato di gravidanza o allattamento. Circa la valutazione dello spostamento a una mansione diversa si è già espresso il ministero del Lavoro in più occasioni. Ad esempio, con l’interpello 6584/2006, è stato chiarito che, sebbene in astratto esista una mansione alternativa cui adibire la lavoratrice, la stessa, su valutazione del datore di lavoro, può risultare in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l’organizzazione aziendale. In tal senso, la nota 7553/2013, ha evidenziato il potere “esclusivo” del datore di lavoro di valutare la fattibilità dello spostamento, tenuto conto che egli è l’unico soggetto in grado di conoscere l’effettiva organizzazione aziendale, in quanto da lui stesso definita in ragione del ruolo rivestito. Di conseguenza, con la nota 5944/2025, l’Ispettorato ribadisce che l’eventuale accertamento da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, è da considerarsi di carattere assolutamente eccezionale e strettamente legato alla particolarità della singola fattispecie. Per tale ragione, un eventuale provvedimento di diniego all’interdizione deve essere debitamente motivato dall’ufficio.
Fonte: SOLE 24ORE