Bestemmia in fabbrica ma il licenziamento è illegittimo se il CCNL prevede solo sanzioni conservative

Bestemmia in fabbrica ma il licenziamento è illegittimo se il CCNL prevede solo sanzioni conservative

  • 9 Luglio 2025
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La controversia oggetto d'esame riguarda un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per un episodio di perdita di controllo sul luogo di lavoro, durante il quale l'operaio aveva urlato, bestemmiato e preso a calci alcuni flaconi appena prodotti. La Cassazione, con l'Ordinanza n. 17548 del 30 giugno 2025, ha ritenuto che tale condotta, pur sussistente, non possa essere sanzionata con il licenziamento in quanto, secondo il CCNL applicabile, essa rientra tra le infrazioni disciplinari sanzionabili con misure conservative, come la multa o la sospensione. In assenza di danni concreti alla produzione, turbamento tra i colleghi o aggressioni fisiche o verbali verso superiori, e considerando anche la cessazione immediata del comportamento a seguito dell'intervento di un responsabile, non ricorrono i presupposti per il licenziamento. Il giudice, nel qualificare la condotta e nel selezionare la sanzione, deve attenersi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, la quale, esprimendo l'autonomia sindacale tutelata dalla Costituzione, vincola l'interprete e preclude l'applicazione del licenziamento laddove le parti sociali abbiano previsto sanzioni meno gravi.