Deducibilità integrale dei rimborsi chilometrici negli studi associati
- 9 Luglio 2025
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I rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai propri membri per l’utilizzo dell’autovettura personale nell’ambito di trasferte inerenti l’attività professionale sono integralmente deducibili e non subiscono le limitazioni dell’articolo 164 del Tuir: così ha stabilito la Corte di cassazione con ordinanza n. 18364/2025, che segue di pochi mesi l’ordinanza n. 4226/2025 di analogo contenuto. Le associazioni professionali possono essere intestatarie della carta di circolazione di autoveicoli ma la situazione, come ogni «comproprietà», è assai scomoda. Una delle modalità con cui, operativamente, si procede è quella che prevede che l’associato (spesso privo di partita Iva propria) addebiti, generalmente in base alle tariffe Aci, le spese di utilizzo dell’autovettura personale in conseguenza dei soli viaggi (documentati) sostenuti a favore dell’associazione professionale, la quale deduce integralmente tali importi che, per l’associato, costituiscono meri rimborsi patrimoniali. Questa modalità è talvolta contestata dai verificatori, che ritengono (parzialmente o integralmente) indeducibili gli importi, in quanto riconosciuti dall’articolo 95, comma 3, del Tuir solo a favore di dipendenti e amministratori non professionali, ma non previsti espressamente dall’articolo 54 del Tuir. Secondo questa tesi, l’unica modalità di deduzione possibile sarebbe quella (limitata) di cui all’articolo 164 del Tuir, con conseguenze paradossali. Ci si dimentica, in sostanza, che la forfettizzazione dell’inerenza prevista dal legislatore (peraltro con percentuali assai discutibili) ha senso quando un bene viene utilizzato promiscuamente sia per un’attività d’impresa, arte o professione sia per i trasferimenti di svago o, comunque, a scopo personale, mentre è priva di significato se vi è la dimostrazione che i costi sono solo quelli sostenuti per tale attività, essendo già depurati all’origine di quelli non inerenti. Se si perde di vista questo concetto riesce molto difficile spiegare per quale motivo lo studio associato possa dedurre integralmente i chilometri della segretaria che si reca, con la propria auto, a depositare il ricorso in Commissione tributaria e non quelli dell’associato professionista che va a discuterlo. Giustamente la Corte osserva che «ricorrendo la stretta strumentalità della spesa di trasporto all’attività professionale propria dell’associazione (o a seconda dei casi dell’impresa), ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio dell’associato, la stessa sarà integralmente deducibile in quanto assoggettata non alla norma speciale – propria di beni strumentali che però appunto possono essere adibiti anche ad altri usi – di cui all’art. 164 Tuir in esame, bensì a quello generale di cui all’art. 54 Tuir». In passato sul tema ci furono pronunce contrastanti (si vedano le ordinanze n. 776/2022 e 2831/2022), ma, attualmente, sembra che la Corte abbia ben chiara la questione, che, ovviamente, va salvaguardata a livello probatorio. I rimborsi devono riguardare esclusivamente trasferte operate nell’interesse (documentabile) dello studio associato, perché solo in tal modo si giustifica l’inerenza integrale che rende del tutto superflua (ed errata) l’applicazione dell’articolo 164 del Tuir.
Fonte: SOLE24ORE