Il D.Lgs. 19/2023 ha recepito la Dir. UE 2121/2019 sulle operazioni transfrontaliere, intendendosi per tali le operazioni di fusione, trasformazione o scissione alle quali partecipino o dalle quali risultino una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Sotto il profilo giuslavoristico, viene in rilievo la partecipazione dei lavoratori, attraverso i meccanismi di informazione e consultazione previsti da due precedenti decreti. Il D.Lgs. 25/2007, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, ha delegato alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità e dei contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori in materia di:
andamento dell'impresa e sua situazione economica;
situazione, struttura e andamento prevedibile dell'occupazione e, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
decisioni dell'impresa suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Il D.Lgs. 113/2012 ha disciplinato invece l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o la previsione di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, vale a dire che nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo siano ubicati in due Stati membri diversi, sulle questioni transnazionali. L'art. 40 del D.Lgs. 19/2023 stabilisce che i diritti di informazione e consultazione previsti dai due decreti citati, in quanto applicabili alla società italiana partecipante alla fusione, sono esercitati mediante una procedura che prevede il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, con:
la condivisione della relazione dell'organo amministrativo destinata ai lavoratori prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea;
l'eventuale avvio di un esame congiunto dell'operazione;
la comunicazione di una risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e alle osservazioni formulate durante l'esame congiunto; la condivisione con l'assemblea, da parte degli amministratori, del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori.
In tale quadro, la norma da ultimo citata, nel testo in vigore, fornisce una declinazione degli obblighi di informazione e consultazione di matrice europea, recepiti nel nostro ordinamento dai due provvedimenti citati, attraverso una procedura ad hoc. Tuttavia, tale procedura lascia impregiudicati gli obblighi di informazione e consultazione derivanti dall'art. 47 L. 428/1990 e la specifica procedura ivi prevista nelle ipotesi in cui il trasferimento riguardi aziende che occupino complessivamente più di quindici lavoratori, con la conseguenza che le due procedure risultano concorrenti. Le novità introdotte dal D.Lgs. 88/2025. Il decreto legislativo n. 88 del 19 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025, riscrive e razionalizza gli obblighi di informazione e consultazione di cui all'art. 40 D.Lgs. 19/2023, armonizzandoli con la procedura prevista dall'art. 47 L. 428/1990. Nello specifico, il nuovo testo dell'art. 40 riprende la precedente scansione temporale delle fasi della procedura:
la società informa i rappresentanti dei lavoratori con comunicazione trasmessa almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea;
se l'operazione comporta un trasferimento d'azienda o di un suo ramo, la comunicazione è trasmessa nel già menzionato termine anche ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell'impresa interessata all'operazione. In mancanza di rappresentanti dei lavoratori, la comunicazione è trasmessa ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, anche tramite l'associazione sindacale alla quale la società aderisce o conferisce mandato;
su richiesta scritta dei rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati di categoria comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione;
l'esame congiunto si intende esaurito se, decorsi venti giorni dal suo inizio, non è raggiunto un accordo;
prima che l'assemblea abbia luogo, la società comunica ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati che hanno partecipato all'esame congiunto la propria risposta scritta e motivata all'eventuale parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto;
gli amministratori riferiscono all'assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori. La nuova procedura, quindi, trova applicazione quando la società italiana che partecipa all'operazione è soggetta al regime di informazione e consultazione di cui al D.Lgs. 25/2007 o al D.Lgs. 113/2012, o quando l'operazione comporta un trasferimento dell'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. e ricorrono le condizioni previste dall'art. 47 L. 428/1990, fatte salve le condizioni stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori. Pertanto, in linea con il previgente testo dell'art. 40, la procedura introdotta con la novella legislativa in esame continua ad assolvere gli obblighi di informazione e consultazione di cui al D.Lgs. 25/2007 e al D.Lgs. 113/2012; ma, a differenza di quanto prescritto dal testo previgente, a fronte dell'integrazione della procedura con taluni degli adempimenti di cui all'art. 47 L. 428/1990 - e, segnatamente, l'estensione della comunicazione ai sindacati di categoria che hanno sottoscritto i contratti collettivi applicati nell'impresa interessata dal trasferimento - gli obblighi di informazione e consultazione di cui all'art. 47 L. 428/1990 troveranno applicazione, per espressa previsione del nuovo testo della norma, soltanto nell'ipotesi in cui non è richiesta la relazione degli amministratori ai lavoratori. Una semplificazione opportuna, alla luce della quale i diritti di informazione e consultazione previsti dalle molteplici disposizioni normative approdano a un unico tavolo di confronto. Entrata in vigore delle nuove disposizioni. La nuova procedura di cui all'art. 40 D.Lgs. 19/2023, come novellato dal D.Lgs. 88/2025, si applica alle operazioni iniziate successivamente all'8 luglio 2025, data di entrata in vigore del provvedimento. Per le operazioni iniziate in data anteriore continua a trovare applicazione l'art. 40 nel testo previgente e l'obbligo di informazione e consultazione può essere adempiuto, osservando la procedura ivi descritta e con le modalità di cui all'art. 47 L. 428/1990, ove applicabile.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL