Dopo la sottoscrizione del Protocollo quadro nazionale sulle emergenze climatiche tra le parti sociali (si veda il Sole 24 ore del 3 luglio 2025) e in attesa di apprendere le modalità con cui saranno resi operativi i nuovi strumenti in esso contenuti - come, per esempio, il ricorso automatico alla Cigo (sarà interessante conoscerne la pratica attuazione) e l’accesso al trattamento per i lavori agricoli a tempo determinato - l’Inps, con il messaggio 2130/2025 del 3 luglio, fornisce una quadro riepilogativo delle attuali misure. Le ondate di calore sempre più frequenti spingono, infatti, le autorità locali a emanare delle ordinanze che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata. In tali casi, le aziende che si trovano a dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La tutela riguarda sia i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della Cigo, sia quelli coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale (Fis). Se la sospensione o la riduzione delle attività lavorative viene disposta con ordinanza della pubblica autorità, le aziende possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, (articolo 8, comma 2, Dm 95442/16); nella relazione tecnica si devono indicare gli estremi dell’ordinanza, senza doverla allegare. L’ammortizzatore sociale può essere riconosciuto per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle stesse. Anche nei territori in cui non siano state adottate ordinanze, in caso di caldo eccessivo che non consente il regolare svolgimento delle attività lavorative, è comunque possibile richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. L’Inps ricorda che, in caso di domanda con causale «evento meteo» per «temperature elevate», il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto laddove le temperature risultino superiori a 35 gradi centigradi o anche inferiori qualora, in relazione alla tipologia di attività, entri in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta “percepita”, maggiore di quella reale. In queste ipotesi la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo alla mera rilevazione termica, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori. Sarà compito dell’azienda o del consulente del lavoro specificare nella relazione tecnica le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da cui si può ingenerare un accrescimento del calore (macchinari che si scaldano, indumenti di sicurezza pesanti, tasso di umidità nell’aria, eccetera). Interessante ricordare che il ricorso alla Cassa per questo tipo di eventi si annovera tra gli eventi oggettivamente non evitabili (Eone); in questi casi:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per cui viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non pagano il contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale può essere inoltrata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei), l’informativa sindacale si deve trasmettere solo per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività per più di 13 settimane continuative.
Nel messaggio l’Inps precisa che potranno essere accolte domande di cassa anche quando la sospensione dell’attività sia stata disposta su segnalazione del responsabile della sicurezza aziendale che, in relazione all’eccessivo caldo, ha rilevato l’esistenza di profili di rischio per la salute dei lavoratori. Anche nel settore agricolo esiste la tutela. Si tratta di quella recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457/72 (Cisoa). I datori di lavoro possono ricorrervi secondo la disciplina ordinaria richiamando la causale «avversità atmosferiche», che è quella di norma utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali. Ricordiamo, tuttavia, che il trattamento segue le regole generali che consentono l’accesso alla misura solamente ai lavoratori a tempo indeterminato che abbiano svolto almeno 181 giornate di lavoro e per richieste che riguardino giornate intere e non spezzoni delle stesse. Va evidenziato, in chiusura, che negli ultimi due anni (2023 e 2024) il legislatore è intervenuto con due decreti legge (successivamente convertiti) per rendere più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo e della Cisoa, l’accesso alle misure di sostegno. Per i primi, ha reso possibile alle aziende dei settori edile, lapideo e delle escavazioni di ricorrere alla Cassa senza che i periodi richiesti incidessero nella determinazione del tetto massimo di fruizione dei trattamenti nel biennio mobile, che il Dlgs 148/2015 fissa in 52 settimane. Per i secondi, (Agricoli) è stato possibile richiedere i trattamenti di cassa anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero contrattualmente previsto e non solamente - come dispone di norma la legge 457/1972 - in caso di sospensione dell’intera giornata. Per effetto del protocollo sottoscritto, è ipotizzabile che, attraverso provvedimenti legislativi finalizzati allo scopo. alcune misure transitorie possano essere rese strutturali.
Fonte: SOLE24ORE