Licenziamento per giusta causa: la valenza esemplificativa delle ipotesi previste dal CCNL

Licenziamento per giusta causa: la valenza esemplificativa delle ipotesi previste dal CCNL

  • 1 Luglio 2025
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 10962 del 26 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito il principio secondo cui in materia di licenziamento per giusta causa l'elencazione delle infrazioni contenuta nei contratti collettivi ha natura meramente esemplificativa e non vincolante per il giudice. La Suprema Corte ha chiarito che il Giudice può legittimamente ravvisare una giusta causa di licenziamento anche in condotte non espressamente tipizzate dalla contrattazione collettiva. Il parametro fondamentale per la valutazione è l'idoneità del comportamento del lavoratore a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di un coordinatore logistico per una grave violazione delle procedure di spedizione, che aveva causato l'errata consegna di documenti sensibili. Sebbene tale condotta non costituisse furto – ipotesi specificamente sanzionata con il licenziamento dal CCNL di riferimento – essa è stata giudicata idonea a integrare una grave violazione degli obblighi fiduciari. L'unico limite a tale autonomia valutativa del giudice si configura qualora il CCNL, per un determinato comportamento, preveda esplicitamente una sanzione di tipo conservativo. In tale circostanza, al datore di lavoro è preclusa la possibilità di irrogare la sanzione espulsiva, più grave di quella pattuita dalle parti sociali.