Legittimo il licenziamento se i criteri di scelta rispettano i limiti di legge

Legittimo il licenziamento se i criteri di scelta rispettano i limiti di legge

  • 27 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Potenza con sentenza 564/2025 del 3 giugno, ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore, giustificato dalla crisi economica nella quale versava l’azienda, che aveva reso necessario un ridimensionamento organizzativo culminato nella soppressione del ruolo assegnato al dipendente. Il giudice riprende la giurisprudenza consolidata secondo cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è lecito a condizione che vi siano:

- effettiva riorganizzazione aziendale;
- nesso di causalità tra gli elementi fattuali posti alla base del licenziamento e il recesso datoriale;
- il rispetto di ulteriori criteri, quali l’impossibilità di ricollocare il lavoratore e la scelta della posizione di lavoro da sopprimere, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
L’onere di provare i motivi alla base del licenziamento ricade sulla società datrice di lavoro, la quale, nel caso in commento, ha anzitutto dimostrato di trovarsi in difficoltà economiche, producendo i due ultimi bilanci di esercizio, chiusi in negativo, e successivamente è stata sottoposta a sequestro preventivo. Peraltro, il recesso aziendale che ha interessato il lavoratore si inseriva in un più ampio contesto riorganizzativo, che aveva portato alla collocazione di circa 200 dipendenti in cassa integrazione guadagni – tra cui lo stesso ricorrente – contestualmente all’emergenza sanitaria nazionale degli anni 2020 e seguenti. A contrario di quanto sostenuto dal lavoratore, poi, i fatti dedotti in causa confermavano che la posizione da lui ricoperta non era stata successivamente affidata ad altri, né la società risultava aver effettuato nuove assunzioni nei 6 mesi successivi. Inoltre, nel rispetto dell’obbligo di repêchage, il dipendente non avrebbe potuto essere ricollocato in una diversa posizione compatibile con le sue capacità professionali. Il rigetto della domanda del lavoratore da parte del Tribunale, pertanto, si fonda sulla correttezza dell’operato datoriale. Di conseguenza, l’azienda che intenda licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo potrà confidare nella legittimità del proprio recesso a condizione che questo sia correttamente motivato, sorretto da ragioni tali da giustificare l’extrema ratio del licenziamento e purché vi sia corretta applicazione dei criteri di individuazione della posizione da sopprimere.

Fonte: SOLE24ORE