Appalti, contratti equivalenti con massimo due scostamenti
- 26 Giugno 2025
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In attesa del decreto ministeriale che dovrà definire i criteri di valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche e normative tra il Ccnl indicato nel bando di appalti pubblici e quello applicato dall’operatore economico, continuano a valere le indicazioni fornite dall’Anac nella nota illustrativa 1/2023 al bando tipo. Lo ha precisato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 3522 del 3 giugno scorso, in risposta a un quesito avente a oggetto i criteri di valutazione dell’equivalenza previsti dall’articolo 4 dell’allegato I.01 al Dlgs 36/2023, introdotto dal Dlgs “correttivo” 209/2024. Tale disposizione, in vigore dal 31 dicembre 2024, ha recepito i parametri indicati dall’Anac nella nota illustrativa 1/2023 al bando tipo, in base ai quali deve essere redatta la dichiarazione di equivalenza tra il Ccnl indicato nel bando e quello applicato dall’operatore economico. In particolare, per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 dell’allegato, se l’operatore economico dichiara di applicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello indicato nel bando, opera una presunzione di equivalenza se tale contratto è sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è attinente al medesimo sotto settore e purché sia coerente con la dimensione o la natura giuridica dell’impresa. Al di fuori di tale ipotesi, le stazioni appaltanti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele soltanto quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara e quando gli scostamenti sulle tutele normative siano marginali. In quest’ultimo caso, l’articolo 4, comma 5, affida a un decreto interministeriale – il cui termine è scaduto il 31 marzo scorso - l’adozione delle linee guida per determinare le modalità di attestazione dell’equivalenza nonché, con specifico riferimento alle tutele normative, per definire il concetto di scostamento marginale. In assenza del decreto, e sino alla sua emissione, il supporto giuridico del Mit ha confermato l’applicabilità delle precedenti indicazioni fornite dall’Anac quanto alle modalità di individuazione degli scostamenti marginali delle tutele normative. Ne consegue che, sul piano applicativo, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno continuare, in via transitoria, a valutare l’equivalenza delle tutele normative utilizzando i parametri della relazione Anac, che a loro volta richiamavano quelli contenuti nella circolare 2/2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con cui erano state fornite le istruzioni amministrative per la gestione degli accertamenti ispettivi in materia di appalti. L’elemento di differenziazione tra le indicazioni dell’Anac e quelle dell’Inl afferisce al numero dei parametri per i quali è consentito lo scostamento, elevato dall’Anac a due in ragione dell’incremento del numero degli indicatori da misurare (da 9 a 12). I parametri normativi attualmente vigenti e contenuti nell’articolo 4 dell’allegato I.01 sono stati numericamente aumentati (oggi sono 14), sebbene tale incremento derivi più da uno sdoppiamento di precedenti indicatori che da un’effettiva introduzione di nuovi. Con riguardo all’equivalenza delle tutele di tipo economico, invece, il Mit conferma che la valutazione deve essere effettuata non con riferimento al singolo elemento retributivo, ma considerando il valore complessivo di tutte le componenti fisse della retribuzione, anch’esse dettagliatamente elencate nell’allegato I.01 del codice.
Fonte: SOLE24ORE