Dimissioni di fatto solo le se assenze superano un limite specifico

Dimissioni di fatto solo le se assenze superano un limite specifico

  • 26 Giugno 2025
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Il limite massimo di assenze ingiustificate previsto dal Ccnl quale motivo di licenziamento per giusta causa o giustifica motivo soggettivo non può essere utilizzato anche per la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni di fatto del dipendente. Lo ha ribadito il ministero del Lavoro con una Faq pubblicata sul sito urponline dello stesso dicastero. Le dimissioni di fatto sono state regolamentate dall’articolo 19 della legge 203/2024 (Collegato lavoro): la procedura può essere avviata «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni». Con la circolare 6/2025, il ministero del Lavoro ha affermato che il termine non può essere quello eventualmente già previsto dai Ccnl che fa scattare il licenziamento del dipendente assente ingiustificato e che comunque i contratti, per le dimissioni di fatto, nel caso devono individuare un termine superiore a 15 giorni. Nei giorni scorsi si è registrata però la prima sentenza di merito che ha affrontato il tema delle dimissioni per fatti concludenti alla luce del Collegato lavoro. Il Tribunale di Trento ha deciso che, nel caso specifico, non è stato raggiunto il numero minimo di giorni di assenze ingiustificate. Tuttavia, nel fare ciò, il giudice ha ritenuto che il termine (di oltre 3 giorni) per il licenziamento disciplinare, indicato nel Ccnl applicato al rapporto di lavoro, ben possa essere utilizzato anche per far scattare la procedura per dimissioni per fatti concludenti. Al riguardo il ministero osserva che il giudice ha escluso l’applicabilità della nuova procedura alla vicenda portata alla sua attenzione perché, come in effetti si legge nella decisione, «alla luce delle statuizioni che precedono si deve concludere che...non si era perfezionata la fattispecie ex articolo 19 della legge 203/2024, essendosi realizzato un solo giorno di assenza non giustificata che fosse utile a quel fine». Inoltre nella Faq viene sottolineato che i due termini non possono coincidere, in quanto nell’articolo 19 della legge 203/2024 non c’è un richiamo al termine previsto nei Ccnl per il licenziamento per assenza. La formula «termine previsto dal contratto collettivo» va intesa riferita alle dimissioni, in quanto se il legislatore «avesse voluto intendere che il termine era da considerarsi quello previsto per il licenziamento lo avrebbe esplicitamente detto. Nel silenzio del legislatore il termine cui la norma fa riferimento non può che essere quello che la contrattazione collettiva dovrà prevedere per lo specifico caso di risoluzione di rapporto per fatti concludenti del lavoratore». A sua volta, ribadisce il Ministero, la contrattazione non può individuare un termine inferiore a quello di legge, cioè a quindici giorni. Ciò perché nell’ipotesi di licenziamento la procedura prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (contestazione e difesa) consente di verificare la legittimità delle decisioni. Invece, nel caso delle dimissioni per fatti concludenti, è opportuno un termine più ampio, affinché sia inequivoca la volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto.

Fonte: SOLE24ORE