Licenziamento orale, onere probatorio in capo al lavoratore che lo ha impugnato
- 26 Giugno 2025
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Il Tribunale di Catania, con la sentenza 2385 del 5 giugno 2025, ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore che aveva impugnato un presunto licenziamento orale, chiedendone la declaratoria di nullità e inefficacia, nonché la reintegra nel posto di lavoro. Il ricorrente sosteneva di essere stato licenziato all’esito di una riunione con i vertici della cooperativa datrice di lavoro, in quanto il licenziamento era stato comunicato oralmente, senza rispettare l’articolo 7 della legge 300/1970. La società resistente ha sostenuto invece che il rapporto di lavoro fosse ancora in essere e che l’allontanamento del dipendente fosse dipeso da una sua iniziativa. In punto di diritto, il Tribunale ha ribadito il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei casi di licenziamento orale, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che la cessazione del rapporto sia riconducibile a una volontà espulsiva del datore di lavoro, manifestata anche con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che «il lavoratore non può limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell’intervenuto licenziamento, né può obbligare il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l’estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa». Egli deve piuttosto provare che l’intervenuta risoluzione del rapporto è dipesa dalla unilaterale iniziativa datoriale. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il lavoratore non sia stato in grado di fornire la prova dell’avvenuto licenziamento. Infatti, l’interrogatorio formale del rappresentante legale della cooperativa ha escluso la ricostruzione proposta dal lavoratore, mentre le circostanze dedotte da parte ricorrente sono state dichiarate inammissibili per genericità. Il ricorrente, inoltre, non aveva allegato altri elementi idonei a dimostrare, anche indirettamente, la sussistenza di un comportamento datoriale incompatibile con la prosecuzione del rapporto. Per tali ragioni, la domanda del lavoratore è stata integralmente rigettata.
Fonte: SOLE24ORE