Il bonus mamme matura su base mensile

Il bonus mamme matura su base mensile

  • 25 Giugno 2025
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Bonus mamme ridisegnato ma sempre a doppio binario nel 2025: importo esente da contribuzione e prelievo fiscale in alcuni casi; solo esonero contributivo in altri. Lo prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno, non ancora approdato in Gazzetta Ufficiale e in questi giorni soggetto a verifiche e limature. Il provvedimento rinvia di un anno l’esonero contributivo per madri con almeno due figli contenuto, ma non ancora attuato, nella legge di Bilancio 2025 (la 207/2024) e stabilisce la corresponsione di 40 euro per ogni mensilità occupata in favore di:

- madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di quello di età inferiore;
- madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro non a tempo indeterminato (e subordinato), fino al compimento del diciottesimo anno di quello più giovane.
Il bonus, esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale, si matura mensilmente, ma verrà corrisposto a dicembre, fino a un massimo di 480 euro. Lo potranno avere le lavoratrici (dipendenti, autonome, libero-professioniste, perché il testo parla di “lavoratrici madri”) con reddito da lavoro non superiore a 40mila euro su base annua. Rispetto all’esonero contributivo delineato nella legge di Bilancio, il bonus beneficia dell’esenzione fiscale (che vale complessivamente 62 milioni di euro nel 2025), mentre resta escluso il lavoro domestico. Seppure l’erogazione avverrà in un’unica soluzione, a fine anno, la norma sottolinea che la maturazione del bonus è mensile. Per le madri con due figli, infatti, i 40 euro saranno riconosciuti «per ogni mensilità occupata», mentre per quelle con almeno tre figli l’importo scatterà per le mensilità non occupate a tempo indeterminato. Quindi, nell’ipotesi di occupazione piena durante tutto l’anno l’importo sarà di 480 euro, mentre a fronte, ad esempio, di un contratto a tempo determinato per 8 mesi durante il 2025, si dovrebbero incassare 320 euro a dicembre. Esonero contributivo. Invece per le madri reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, con almeno tre figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del più giovane, resta in vigore l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge 213/2023). Quest’ultimo consiste nell’esenzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, ma riparametrati su base mensile (quindi massimo 250 euro al mese e 8,06 euro al giorno, come precisato nella circolare Inps 27/2024). Ne consegue che se il rapporto di lavoro si interrompe, anche la fruizione dell’esonero si ferma, a meno di una nuova occupazione a tempo indeterminato. Tali importi, a differenza del nuovo bonus, sono soggetti a prelievo fiscale. Anche in questo caso è escluso il lavoro domestico. La staffetta. La formulazione del testo non definitivo lascia presupporre che, nell’ipotesi di conclusione di un contratto a tempo indeterminato da parte di una madre con almeno 3 figli e passaggio a uno determinato o al lavoro autonomo potrebbero avvicendarsi le due forme di bonus. Infatti la diposizione stabilisce che l’importo mensile di 40 euro sia corrisposto a condizione che il reddito annuo da lavoro non sia superiore a 40mila euro, che tale reddito non scaturisca da contratto dipendente a tempo indeterminato e «in ogni caso, per le mensilità non occupate in tale tipologia di attività da lavoro». Quindi nell’ipotesi di passaggio da una forma di lavoro all’altra, verrebbe comunque riconosciuto un aiuto economico sempre che vi sia attività lavorativa nel mese.
L’attuazione. A differenza della legge di Bilancio 2025, la bozza di decreto legge non prevede l’emanazione di un decreto ministeriale contenente i dettagli di attuazione del nuovo bonus. Di conseguenza, una volta pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale, per la piena operatività dell’aiuto si dovrà attendere solo la circolare dell’Inps, chiamato a gestire il bonus e al quale le interessate dovranno inviare la relativa domanda. Per l’esonero contributivo, invece, la richiesta deve essere indirizzata al datore di lavoro.

Fonte: SOLE24ORE