Possibile modificare il certificato medico per l’accertamento della disabilità

Possibile modificare il certificato medico per l’accertamento della disabilità

  • 25 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
Il decreto legislativo 62/2024, attuativo della legge delega sulla disabilità e modificato dal decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), ha riformato i criteri e le modalità di accertamento di tale condizione, introducendo una “valutazione di base” affidata in via esclusiva all’Inps su tutto il territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2027. Una delle principali novità introdotte dal decreto (articolo 8) riguarda la modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico all’Inps del nuovo certificato medico introduttivo. Dal 1° gennaio 2027, questa sarà l’unica procedura prevista per la presentazione dell’istanza volta all’accertamento della disabilità, senza necessità di integrazione con la “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli enti preposti e abilitati. In attesa della piena attuazione della riforma, è stata avviata una fase sperimentale, in corso fino al 31 dicembre 2026, nelle province di Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste. A partire dal 30 settembre 2025, la sperimentazione sarà estesa alle province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, alla Provincia autonoma di Trento e ad Aosta. Con precedenti messaggi, l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alla redazione del certificato medico introduttivo e alle modalità di profilazione dei medici abilitati all’invio. Con il messaggio 1980/2025 del 23, l’istituto comunica il rilascio di una nuova versione della procedura di invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la modifica o rettifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato all’Inps e nello stato “presentato”. Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell’istituto di previdenza. La data di decorrenza dell’iter sanitario, e quindi dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo, ma resta quella definita dal certificato introduttivo originario. Il certificato medico introduttivo modificato dà origine a un nuovo documento, denominato certificato medico integrativo, che integra il precedente e può essere utilizzato per: 
- integrare o aggiornare diagnosi e prognosi, in caso di cambiamenti significativi; 
- aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato introduttivo; 
- aggiornare informazioni relative all’intrasportabilità. 
Infine, riepiloghiamo quanto previsto dall’articolo 8 del Dlgs 62/2024 in merito al certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base. La trasmissione telematica all’Inps del certificato, rilasciato dai medici in servizio presso Asl, aziende ospedaliere, Irccs, centri di diagnosi e cura delle malattie rare, rappresenta il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base. Il certificato può essere rilasciato e trasmesso anche da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Ssn, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici operanti presso strutture private accreditate. Con la trasmissione all’Inps, il certificato viene anche inserito nel fascicolo sanitario elettronico. Il contenuto essenziale del certificato deve comprendere:

a) dati anagrafici, codice fiscale e numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;

b) documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensiva di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti di trattamenti terapeutici farmacologici, chirurgici e riabilitativi;

c) diagnosi codificata secondo il sistema Icd;

d) decorso e prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

Fonte: SOLE24ORE