Lo smart worker non può incardinare la causa nel luogo di residenza

Lo smart worker non può incardinare la causa nel luogo di residenza

  • 24 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
Il giudice del lavoro di Vicenza, con sentenza 315/2025 del 5 giugno, ha declinato la propria competenza nella causa promossa da un “commerciale esterno” che ha impugnato il licenziamento innanzi al Tribunale del luogo ove è residente. Il datore ha eccepito l’incompetenza territoriale e il giudizio si è concluso con pronuncia di rito e rimessione al Tribunale di Venezia. La sentenza ha richiamato i principi generali in materia di competenza territoriale del giudice del lavoro, partendo dall’articolo 413, comma 2, del Codice di procedura civile: «competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto». La sentenza si è soffermata sulla giurisprudenza di legittimità relativa al concetto di “dipendenza aziendale” che presuppone un profilo oggettivo e uno soggettivo. Sul piano oggettivo, deve esistere un luogo che, anche laddove non fosse di pertinenza del datore, deve comunque rappresentare uno spazio fisico ove vengono stabilmente espletate le mansioni di taluni dipendenti. Sul piano soggettivo, invece, la sentenza ha usato come parametro alcuni precedenti in cui giornalisti corrispondenti hanno convenuto il datore innanzi al tribunale del luogo della loro residenza. In questi casi, la competenza territoriale – e verosimilmente anche la giurisdizione, nel caso di corrispondenti di giornali esteri - è stata ammessa perché la dimora del giornalista era equiparabile a un ufficio di corrispondenza. L’accertamento si era focalizzato sulla natura e modalità di svolgimento delle mansioni del giornalista, più che sul luogo ove le stesse venivano espletate. Infatti, era stato accertato che il giornalista garantiva «oltre alla elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell’informazione del Paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali». Insomma, la residenza del giornalista era stata ritenuta un ufficio di corrispondenza poiché il giornalista era qualificabile come corrispondente: un ragionamento che potrebbe sconfinare nella tautologia. Ragionando a contrario, il Tribunale di Vicenza ha escluso che il ricorrente si trovasse in una situazione analoga ai corrispondenti. Infatti, questi ultimi svolgono le proprie mansioni all’interno della loro abitazione, allestita come se fosse un ufficio di redazione; quindi, realizzano ivi il contenuto dell’attività caratteristica del loro lavoro. Al contrario, il ricorrente svolgeva le proprie mansioni di commerciale prevalentemente presso i clienti, ed essendo uno smart worker (non un lavoratore a domicilio), in alcune occasioni si recava anche presso la sede dell’azienda. Ciò significa che l’abitazione del ricorrente non può essere considerata un ufficio distaccato, poiché le mansioni sono espletate solo occasionalmente a casa e potrebbero essere espletate in qualsiasi luogo, non essendo richiesti altri strumenti se non un telefono e un Pc. La motivazione della sentenza è approfondita. Il parallelismo con i giornalisti, però, potrebbe condurre a conclusioni opposte: anche un giornalista, al pari di un commerciale, svolge parte della sua attività al di fuori della propria abitazione e anche lui, almeno teoricamente, potrebbe scrivere i propri articoli ovunque. È quindi probabile che, nel caso specifico, la decisione tenga anche conto di quanto accertato con interrogatorio e di considerazioni in parte metagiuridiche. A seguito della dichiarazione di incompetenza, il ricorrente dovrà riassumere il giudizio innanzi al limitrofo Tribunale di Venezia, senza patire particolari sacrifici. Nel caso dei giornalisti, invece, talvolta la distanza tra la loro abitazione e la sede del giornale è tale da suggerire minor rigore, onde facilitare l’accesso dei medesimi alla tutela giurisdizionale. E questa è proprio la finalità dell’articolo 413 del Codice di procedura civile.

Fonte: SOLE24ORE