Le borse di studio post laurea ora sono tassate

Le borse di studio post laurea ora sono tassate

  • 24 Giugno 2025
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Le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea hanno perso l’esenzione Irpef dal 7 giugno. È questo l’effetto, improvviso, provocato dalla modifica introdotta dall’articolo 1-bis, comma 4, del Dl 45/2025 (decreto Pnrr-scuola) che si inserisce in un più ampio quadro di regolazione della materia dei contratti di ricerca delle università e degli enti di ricerca, nonché istituzioni speciali, con l’introduzione di due nuove figure nella legge 240/2010: gli incarichi post-doc (articolo 22-bis) e gli incarichi di ricerca (articolo 22-ter). Questi ultimi sostituiscono di fatto gli ormai vecchi assegni di ricerca (articolo 22), venuti meno dal 31 dicembre 2024 (sostituiti dai contratti di lavoro subordinato di ricerca) e ne ripropongono l’esenzione fiscale. L’intervento deriva da esigenze di coordinamento normativo, ma provoca certamente effetti indesiderati oltre che improvvisi, non mitigati da alcuna disposizione transitoria. L’esenzione dall’Irpef per le borse di studio per attività di ricerca post laurea, dettata dall’articolo 4, comma 3, della legge 210/1998 (in materia di borse di dottorato di ricerca), per il richiamo all’articolo 6, comma 6, della legge 398/1998, era stata confermata dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 120/E/2010, nella considerazione che esse non fossero subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca. La modifica normativa non esclude la possibilità, per le università, di bandire borse di studio per ricerca post laurea, ma è evidente che i nuovi bandi e le nuove attribuzioni, non collocate nelle fattispecie degli incarichi di ricerca (articolo 22-ter), non potranno garantire l’esenzione da Irpef in capo ai percettori e l’irrilevanza rispetto alla formazione della base imponibile Irap agli eroganti in quanto borse non più esenti (articolo 10-bis, comma 1, del Dlgs 446/1997). Il problema di maggiore rilevanza si determina sulle attribuzioni in corso alla data di entrata in vigore della modifica che erano state disposte con appositi bandi collegati ai regolamenti delle università. Infatti sulle borse, in quanto redditi assimilati secondo l’articolo 50, comma 1, lettera c) del Dpr 917/1986, opera la tassazione in base al principio di cassa (articoli 51 e 52). Per cui, se le erogazioni fino al 6 giugno sono risultate esenti da tassazione (oltre che irrilevanti Irap per gli eroganti), le rate o quote di borse erogate successivamente devono essere tassate con variazione di trattamento per la stessa borsa all’interno dello stesso periodo d’imposta. Questo provoca sui percettori la perdita improvvisa di disponibilità magari indispensabili e per le istituzioni una maggiorazione dell’onere (per l’Irap) che potrebbe non essere coperto dai fondi stanziati allo scopo oltre alla complicazione di gestire un doppio regime per la stessa erogazione. Vi è quindi l’esigenza di una norma transitoria nel rispetto delle norme sullo statuto del contribuente.

Fonte: SOLE24ORE