Decreto Trasparenza, diffida e sanzioni

Decreto Trasparenza, diffida e sanzioni

  • 20 Settembre 2022
  • Pubblicazioni
Sanzioni minime per i datori di lavoro che ottemperano alla diffida dell’Ispettorato del lavoro sugli obblighi del decreto Trasparenza. È quanto emerge dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 4 del 10 agosto 2022. Il Dlgs 104/2022 ha dato attuazione alla direttiva europea sugli obblighi di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Si applica a tutti i contratti sottoscritti dal 13 agosto, mentre per i rapporti già instaurati al 1° agosto i lavoratori potranno richiedere per iscritto le integrazioni delle informazioni. La richiesta dei lavoratori dovrà essere riscontrata dal datore di lavoro entro i successivi 60 giorni. In mancanza, troverà applicazione la sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro. Il decreto ha previsto che, ferma restando la consegna al lavoratore della lettera di assunzione, entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione, il datore di lavoro può fornire per iscritto alcune delle informazioni omesse. Mentre le informazioni riguardanti i lavoratori somministrati, la formazione, le ferie e i congedi, il preavviso, il contratto collettivo applicato o quello aziendale e, infine, gli enti previdenziali che ricevono i contributi, potranno essere integrate entro un mese, cioè entro il corrispondente giorno del mese successivo a quello di insorgenza dell’obbligo. Dunque, solo trascorsi i sette giorni o il mese di riferimento l’Ispettorato potrà applicare la sanzione amministrativa. Nel caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del mese, le informazioni dovranno comunque essere fornite al lavoratore alla cessazione del rapporto, pena l’applicazione della sanzione. In merito all’omessa indicazione del Ccnl, la circolare precisa che il datore di lavoro potrà assolvere a tale obbligo consegnando o mettendo a disposizione del lavoratore copia del contratto collettivo. Alla stessa sanzione soggiace l’azienda che non conserva copia della lettera di assunzione per un periodo di cinque anni dalla conclusione del rapporto ovvero che non fornisce per iscritto al lavoratore le modifiche delle informazioni entro il primo giorno di decorrenza degli effetti. La circolare 4/2022 ricorda che si dovrà applicare la procedura della diffida in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004. Pertanto, se la legge non la esclude espressamente, la sanzione che va da 250 a 1.500 euro sarà pari a 250 euro ovvero la misura minima prevista dalla norma. Quindi, una volta accertata la violazione, l’ispettore diffida il datore di lavoro a regolarizzare l’inosservanza (ad esempio l’omessa informazione entro i sette o trenta giorni), nel termine di 30 giorni. Nei successivi 15 giorni il datore di lavoro procede al pagamento della sanzione. In tal modo il procedimento ispettivo si estingue. In caso di mancato pagamento, la sanzione è calcolata in base all’articolo 16 della legge 689/1981, ovvero nella misura di un terzo del massimo o, se più favorevole nel doppio del minimo. Nel nostro caso, la sanzione sarà pari a 500 euro da versare nel termine di 60 giorni decorrenti dalla scadenza dei 45 giorni concessi per la diffida.