A distanza di 16 anni dall’ultima intesa (risalente al 16 febbraio 2009), in data 4 giugno 2025, viene sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti del settore commercio. Il rinnovo della disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del comparto viene sottoscritto da Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti per parte datoriale, e Fnaarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Fiarc, Ugl Terziario e Usarci per parte sindacale. In questi sedici anni di mancato rinnovo, le parti, comunque, hanno gestito situazioni emergenziali soprattutto riferite al sostegno della filiera commerciale nel periodo pandemico, ma non c’è dubbio che questo accordo rappresenti un momento importante di ripresa del confronto e di aggiornamento della normativa di settore. L’intesa, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, avrà durata quadriennale, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029. Le ultime stime danno in Italia un numero di agenti di commercio pari a circa 200.000 lavoratori, in lieve calo ogni anno, visti i profondi cambiamenti dei meccanismi e degli strumenti di vendita nel mondo. Il nuovo testo è composto da 28 articoli e 9 tabelle. Vediamo in sintesi le principali novità. Le Definizioni dell’agente di commercio e la base di calcolo economica. Il primo punto che le parti affrontano è il profondo impatto del commercio elettronico sull’attività lavorativa dell’agente di commercio. Partendo da questo oggettivo fatto, il contratto specifica che è considerata promozione della conclusione di contratti “quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale, ai sensi di quanto previsto dall’art.1748, c.1, del codice civile”. La definizione è importante perché se da un lato si prende atto del ruolo dell’e-commerce e dell’integrazione tra negozio fisico e vendita on-line che ha profondamente modificato il mercato, dall’altro viene specificato che, ai fini della corresponsione delle provvigioni agli agenti, la stessa sarà riconosciuta solo laddove la vendita avvenga attraverso il portale aziendale. Da un punto di vista tecnico, di rilievo anche l’introduzione dell’art.1bis riguardante la definizione della base di calcolo, che, fermo rimanendo il concetto generale della libertà lasciata alla contrattazione individuale secondo il principio dell’autonomia negoziale tra le parti, allarga la computabilità di tutte le somme corrisposte dalla casa mandante ad alcuni istituti contrattuali, quali, ad esempio, il patto di non concorrenza, l’indennità di risoluzione del rapporto, l’indennità suppletiva di clientela. Il contratto a tempo determinato. La nuova norma prevede specifici limiti volti a contenere la tipologia di assunzioni a termine nel settore: il contratto potrà essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante in forma scritta non più di due volte consecutivamente; in linea con la normativa generale, inoltre, la mancanza dell’atto scritto rende il contratto a tempo indeterminato. Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto. Le parti concordano sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia, che prevedono la possibilità di variazioni in peius del contenuto economico del contratto per l’agente, pur se con specifici limiti. Il contratto disciplina le nuove percentuali delle possibili variazioni, stabilendo tre cluster: di lieve entità, di media entità, di sensibile entità. Le variazioni, comunque, non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi dodici mesi del contratto. Diritti e doveri delle parti. Nel nuovo testo contrattuale, il preponente (chi si avvale di un agente per promuovere la conclusione di contratti):
- è tenuto a fornire all’agente tutte le notizie utili a svolgere il proprio mandato;
-dovrà avvertire l’agente entro e non oltre trenta giorni da quando ha ricevuto l’ordine dell’eventuale impossibilità di poterlo evadere totalmente o parzialmente;
-deve consegnare all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetti del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto.
Provvigioni e loro liquidazioni. In relazione a quanto definito nell’accordo sul commercio elettronico, il nuovo testo modifica la disciplina relativa alle provvigioni. Gravidanza, puerperio, maternità e paternità .In tema di politiche sociali, è introdotta la facoltà per il papà agente di commercio di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un massimo di 20 giorni dalla nascita o adozione/affido del figlio. Preavviso. Per gli agenti monomandatari il preavviso diventa di cinque mesi per i primi tre anni del rapporto (in precedenza erano cinque anni), che gradatamente crescono per arrivare ad otto mesi dal sesto anno iniziato in poi. Indennità di fine rapporto. Con il nuovo contratto anche gli agenti costituiti in forma societaria avranno diritto all’indennità di fine rapporto. Inoltre, dal 1° gennaio 2026 decorreranno i nuovi limiti per il calcolo, che prevedono percentuali diverse in relazione al fatto che gli agenti siano con o senza obbligo di esclusiva, e al diverso importo economico delle provvigioni liquidate. Gestione delle controversie. L’accordo aggiorna la normativa sulla gestione delle controversie, prevedendo l’intervento di apposite commissioni sindacali per la composizione delle vertenze tra agente e mandante.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL