Rinvio della pensione, incentivo esente da imposizione fiscale

Rinvio della pensione, incentivo esente da imposizione fiscale

  • 17 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
L’ultima legge di bilancio 207/2024 ha esteso la possibilità di rinunciare al versamento dei contributi, al fine di vedersi riconosciuta tale somma nella busta paga, anche nei confronti dei dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione anticipata entro il 2025. L’agevolazione, già prevista dal 2023 per i soggetti con i requisiti per la pensione anticipata flessibile “quota 103”, prevede che la restituzione della contribuzione (che teoricamente il datore di lavoro dovrebbe trattenere in busta paga) sia esente da imposizione fiscale. La conferma arriva dall’Inps con la circolare 102/2025 di lunedì 16 giugno, contenente le istruzioni operative e contabili, ed era stata preannunciata in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di sabato 14 giugno, in riferimento a uno specifico interpello dell’agenzia delle Entrate. La facoltà di rinuncia al versamento dei contributi (che riguarda anche il contributo 1% aggiuntivo di cui alla legge 438/1992) può essere attivata una sola volta nella vita lavorativa e non può essere esercitata da coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dall’articolo 24, comma 6, del Dl 201/2011 (attualmente, pari a 67 anni) nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali oppure dall’aver conseguito l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia, ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione. Tuttavia, risultano autorizzazioni che l’Inps ha rilasciato anche nei confronti di soggetti con età anagrafica superiore a 67 anni, ove il limite ordinamentale, per talune categorie (come i professori universitari), risulti superiore, ancorché tale fattispecie non risulti espressamente disciplinata dal decreto ministeriale attuativo. Il beneficio decorre dalla data di apertura della finestra, pari a nove mesi per quota 103 nel pubblico impiego e a sette mesi negli altri casi. Per la pensione anticipata, la finestra è pari a quattro mesi per gli iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug e di tre mesi per gli altri lavoratori. L’Inps ricorda che la rinuncia al versamento dei contributi non impatta sulle quote retributive di pensione, rilevando solo sulla quota contributiva.

Fonte: SOLE24ORE