Ritardare il licenziamento è un accomodamento ragionevole
- 13 Giugno 2025
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Con sentenza 4247/2025 del 29 maggio, il Tribunale di Napoli ha respinto l’impugnazione del licenziamento intimato a un invalido per superamento del comporto, individuando una soluzione in merito ai ragionevoli accomodamenti richiesti nel caso di prolungata assenza per malattia. Il caso riguarda il dipendente di una agenzia di lavoro affetto da patologia oncologica – malattia non professionale - che lo ha reso invalido civile al 85% e “lavoratore fragile” ai fini della normativa emergenziale durante la pandemia da Covid-19 (di qui la conoscibilità della sua condizione). Licenziato dopo una assenza per malattia di 364 giorni continuativi, ha lamentato la natura discriminatoria del recesso, denunciando la malafede del datore che ha omesso di preavvertirlo e che non ha adottato ragionevoli accomodamenti per bilanciare la condizione di disabilità. La sentenza ha richiamato principi consolidati. Anzitutto, non è possibile il licenziamento per scarso rendimento di un lavoratore frequentemente assente per malattia, prima che sia superato il comporto. In secondo luogo, l’applicazione sic et simpliciter della disciplina contrattual-collettiva del comporto a un disabile costituisce discriminazione indiretta che opera oggettivamente, a prescindere dalla consapevolezza del datore. Peraltro, laddove quest’ultimo avesse il sospetto che la malattia fosse connessa a uno stato di disabilità, avrebbe dovuto acquisire informazioni, con diligenza e buona fede. L’operatività oggettiva della disciplina vale anche per il lavoratore, per cui è irrilevante che egli sia allertato dell’imminente superamento del comporto. Poiché il superamento presuppone l’impossibilità sopravvenuta di rendere la prestazione lavorativa, non avrebbe senso imporre al datore un obbligo di avviso che «servirebbe…a consentire al dipendente di porre in essere iniziative…sostanzialmente elusive». Il ricorso è stato respinto poiché, in assenza di una disciplina ad hoc nel Ccnl, che distingua le assenze per malattia del disabile da quelle degli altri dipendenti, il datore può evitare la discriminazione adottando un accorgimento che – secondo il Tribunale di Napoli - è sufficiente a costituire un ragionevole accomodamento: intimare il licenziamento dopo un periodo di assenza per malattia più lungo rispetto al comporto contrattuale. Al riguardo, la sentenza ha richiamato la pronuncia della Suprema corte 15282/2024 secondo cui, tra gli accomodamenti ragionevoli, «può ipotizzarsi un allungamento del periodo di comporto ex articolo 2110, comma 2, Codice civile o l’espunzione dal comporto di periodi di malattia connessi allo stato di disabilità ovvero altre misure da scegliere in relazione alla particolarità della fattispecie». Nel caso specifico, il datore – a fronte di un comporto contrattuale di 180 giorni, salvo eventuale aspettativa (articolo 41 del Ccnl delle agenzie di somministrazione) – ha temporeggiato per un anno. Tale attesa, non dovuta in ipotesi di assenza per malattia di un lavoratore non invalido, è servita ad adattare la disciplina del comporto alla fattispecie concreta, così evitando la discriminazione indiretta. La soluzione adottata dalla sentenza è un tentativo di addolcire le rigidità di taluni orientamenti giurisprudenziali, consentendo una via d’uscita nei casi in cui il Ccnl di categoria non adotti una disciplina specifica per il comporto dei disabili. D’altro canto, questa soluzione, seppur apprezzabile, presuppone un elemento di aleatorietà: se il datore di lavoro può assolvere al dovere di adottare accomodamenti ragionevoli conservando il posto oltre la durata del comporto, non esiste una regola per definire la durata della proroga. La decisione è rimessa all’apprezzamento del giudice. Di qui la necessità che la questione sia finalmente risolta dalla contrattazione collettiva, adottando criteri certi.
Fonte: SOLE24ORE