La legge di bilancio per l'anno 2025 (L. 207/2024), all'art. 1 c. 171, ha introdotto un nuovo requisito per l'accesso alla NASpI. La nuova norma riguarda gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che si verifichino dal 1° gennaio 2025; e si applica ai lavoratori che, impiegati a tempo indeterminato, rassegnino le dimissioni o procedano alla risoluzione consensuale del rapporto, trovino poi una nuova occupazione e perdano involontariamente il nuovo posto di lavoro. In tal caso (facendo salve le eccezioni già previste e che consentono l'accesso alla NASpI in particolari casi di dimissioni e di risoluzione consensuale), se tra l'ultima cessazione e quella – precedente – per dimissioni volontarie sono trascorsi meno di 12 mesi, si applica il nuovo requisito per l'accesso alla NASpI. In tali situazioni, il lavoratore potrà percepire l'indennità solo se l'ultimo o, meglio, gli ultimi periodi di lavoro non hanno avuto una durata troppo breve: in particolare, sono richieste almeno 13 settimane di contribuzione nell'anno precedente la cessazione del rapporto che sfocia nella domanda di accesso alla NASpI. L'intento è quello di contrastare eventuali abusi, realizzati attraverso la stipulazione di accordi di lavoro fittizi e finalizzati esclusivamente a neutralizzare l'effetto della perdita volontaria del posto di lavoro, verificatasi attraverso le dimissioni rassegnate per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato concluso nei 12 mesi precedenti. L'INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, evidenzia, innanzitutto, gli eventi esclusi dall'applicazione della nuova normativa. Si tratta degli stessi eventi per i quali già in precedenza era riconosciuto l'accesso alla NASpI, anche in assenza della piena involontarietà della disoccupazione:
- le dimissioni per giusta causa, tra cui rientra anche quella relativa ai trasferimenti di sede lavorativa disposti dal datore di lavoro in assenza delle necessarie ragioni tecniche, organizzative o produttive
- le risoluzioni consensuali determinate da un trasferimento di sede in sé non illegittimo ma che può essere rifiutato dal lavoratore qualora la distanza della nuova sede dalla residenza del lavoratore sia superiore a 50 km o mediamente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici in un tempo di 80 minuti o superiore
- le risoluzioni consensuali derivanti dalla procedura di conciliazione obbligatoria prevista nelle aziende con più di 15 dipendenti, relativamente ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 7 c. 7 L. 604/66; art. 3 c. 3 D.Lgs. 23/2015; art. 3 c. 2 D.Lgs. 22/2015)
- alle dimissioni rassegnate dai genitori nel c.d. periodo protetto, ossia entro l'anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento.
L'INPS precisa poi che la cessazione volontaria, come disposto dalla nuova norma, deve riferirsi ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può anche essere riferita ad un rapporto a termine. Nelle 13 settimane vanno considerate tutte le settimane contribuite nel rispetto del minimale settimanale, e quelle utili al per il perfezionamento del requisito contributivo richiesto per la stessa NASpI e già illustrate in passato con la Circ. INPS 94/2015.
In particolare, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Concorrono al raggiungimento del requisito, nel periodo di osservazione, anche le settimane di contribuzione maturate nel settore agricolo, tenendo conto della necessità di “contare” almeno 6 giornate contribuite per procedere al riconoscimento di una settimana contributiva, nonché dei parametri relativi alla verifica della prevalenza in presenza di periodi di lavoro alternativi anche in settori non agricoli. Quanto al periodo di osservazione per la ricerca delle 13 settimane, l'INPS, sottolinea che tale periodo non coincide con l'ordinario quadriennio, bensì con il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto per cui si richiede la NASpI e la precedente cessazione per dimissioni, purché avvenuta nei 12 mesi precedenti. A questo proposito, devono considerarsi necessari anche gli altri requisiti ordinariamente richiesti a tutti i lavoratori e che non sono stati oggetto di modifica:
- la presenza dello stato di disoccupazione ai sensi delle norme vigenti (art. 19 D.Lgs 150/2015)
- 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, a prescindere dal minimale contributivo
Il requisito delle 13 settimane nel quadriennio precedente il periodo di disoccupazione, nel caso particolare contemplato dalle nuove norme, può considerarsi “assorbito” dal nuovo requisito.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL