Cambio appalto e clausole sociali

Cambio appalto e clausole sociali

  • 15 Settembre 2022
  • Pubblicazioni
Le clausole sociali previste dai contratti collettivi per i casi di cambio appalto non garantiscono un obbligo incondizionato del subentrante; questa impresa mantiene il diritto di compiere le verifiche sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste. Con questo principio la Cassazione (ordinanza 22212/2022) definisce i limiti entro cui possono trovare applicazione quelle regole di fonte collettiva (e in alcuni casi normativa) che impongono, nei casi di successione nell’esecuzione di un contratto di appalto, al soggetto che subentra di assumere il personale già utilizzato nell’appalto dal soggetto uscente. La Cassazione, confermando l’orientamento dei giudici di merito, conferma la tesi dell’impresa e rigetta la pretesa del dipendente di farsi assumere. Per motivare tale decisione la Corte, innanzitutto, evidenzia che il diritto all’assunzione scaturente da una clausola contenuta in un contratto collettivo non può essere assoluto, ma è condizionato al rispetto dei principi generali del sistema, che consentono comunque all’impresa di procedere alla verifica dell’attitudine professionale di un dipendente. Attitudine che, rileva la Cassazione, nel caso in questione era da escludere per via dell’accertamento, con sentenza definitiva, della commissione di un reato grave come lo spaccio di stupefacenti. A fronte di tale situazione, si configurava una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico del subentrante, situazione che fa scattare il meccanismo di esonero dall’obbligo di adempimento previsto dall’articolo 1218 del codice civile.