L’indennizzo dei congedi dal 30 all’80% obbliga a variare i flussi uniemens
- 6 Giugno 2025
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I datori di lavoro che hanno indennizzato il terzo mese di congedo parentale al 30% in luogo dell’80% dovranno modificare i flussi uniemens al fine di indicare i nuovi codici evento. Lo prevede la circolare 95/2025 dell’Inps che obbliga espressamente le aziende che debbano conguagliare i congedi all’80%, a sistemare anche gli eventi giornalieri verificatisi nei periodi di competenza da gennaio a giugno 2025. Questa indicazione lascia datori di lavoro, consulenti e software house estremamente perplessi, in quanto obbliga tutti i soggetti coinvolti a effettuare un’attività extra di rilevante impatto per la gestione mensile dell’amministrazione del personale. Si tratta di un intervento di sistemazione che riguarda un lungo periodo pari a 6 mesi (da gennaio a giugno 2025), dovuto al tempo trascorso tra la data di entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio) e quella in cui sono state fornite le istruzioni operative per l’esposizione nel flusso uniemens (26 maggio). Inoltre, in occasione della precedente modifica dell’articolo 34 del Dlgs 151/2001 che ha introdotto il secondo mese di congedo parentale indennizzato all’80%, l’Inps, nella circolare 57/2024, non ha richiesto alle aziende questo ulteriore sforzo di ricostruzione, che risponde soprattutto a ragioni statistiche. In quella occasione, infatti, l’istituto di previdenza si era limitato a richiedere la restituzione della prestazione conguagliata al 30% e il corrispondente recupero di quella all’80%, da esporre in un’unica denuncia mensile. Questa volta, invece, l’Inps obbliga i datori di lavoro a modificare anche i calendari giornalieri dell’intero primo semestre 2025, al fine di sostituire i precedenti codici evento utilizzati (PG0, PG1. PG2, PG3) con i nuovi (PG4 e PG5) introdotti retroattivamente dal 1° gennaio 2025 in quanto comunicati solo il 26 maggio. La modifica potrà essere effettuata mediante l’elemento “mese precedente” del flusso uniemens che, sebbene non espressamente specificato nel provvedimento, si ritiene possa essere utilizzato nelle denunce di competenza di luglio, agosto e settembre 2025, quelle stesse entro le quali è possibile restituire le indennità al 30% e conguagliare quelle all’80% con gli appositi codici indicati nel provvedimento di prassi (M047 ed L331). In alternativa, e comunque dai flussi di competenza di ottobre 2025, il datore di lavoro, al fine di sistemare i periodi pregressi, sarà obbligato a inviare flussi di variazione delle denunce individuali trasmesse. La regolarizzazione è altresì l’unico sistema utilizzabile per i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, che dovranno variare il flusso relativo all’ultimo mese di attività dell’azienda. L’augurio è che l’istituto possa rivedere le proprie necessità, consentendo ai datori di lavoro di limitarsi al conguaglio dell’indennità economica senza modificare i codici evento. Dalle indicazioni fornite in merito alla gestione dei periodi arretrati, afferenti agli eventi fruiti nei periodi di competenza compresi tra gennaio e giugno 2025, si dovrebbe desumere che i nuovi codici evento e quelli di conguaglio diventino obbligatori a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2025.
Fonte: SOLE24ORE