Per la Naspi sono giornate di lavoro effettivo tutte quelle retribuite

Per la Naspi sono giornate di lavoro effettivo tutte quelle retribuite

  • 6 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
Ai fini del raggiungimento del requisito, ora non più necessario, delle 30 giornate di lavoro effettivo per accedere alla Naspi, valgono anche alcuni giorni in cui non c’è stata attività lavorativa. Così ha stabilito la Cassazione (sentenza 13558/2025) enunciando i due seguenti principi di diritto:

il requisito delle 30 giornate «risulta integrato - oltre che da giornate di ferie e/o riposto retribuito - da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione»;
«ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni».
La decisione riguarda un lavoratore a cui Inps ha rifiutato la Naspi in quanto non aveva raggiunto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, da intendersi, secondo l’istituto di previdenza, solo come quelle in cui effettivamente il dipendente ha lavorato, mentre nel caso specifico si sono verificati periodi di Cigs e contratto di solidarietà. La Cassazione, nel confermare le decisione dei gradi di merito, ha rilevato che, nel periodo di dodici mesi in cui maturare le 30 giornate, il lavoratore ha fruito di ferie, festività e riduzioni orarie ma è stato comunque retribuito. Ne consegue che in tale arco di tempo la prestazione di lavoro è stata effettiva in quanto non è venuto meno l’obbligo retributivo e contributivo del datore di lavoro. «In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità...Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, nei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi». L’effettività del lavoro, invece, viene meno quando si verifica una reciproca sospensione delle prestazioni, da parte del lavoratore e dell’azienda, come nel caso di malattia, infortunio, maternità, congedi genitoriali, Cig, solidarietà a zero ore. Però tali periodi devono essere neutralizzati ai fini dell’individuazione del periodo di 12 mesi entro cui si deve maturare il requisito delle 30 giornate lavorate.

Fonte: SOLE24ORE