L’agenzia per il lavoro non risponde se l’utilizzatrice assegna mansioni superiori

L’agenzia per il lavoro non risponde se l’utilizzatrice assegna mansioni superiori

  • 4 Giugno 2025
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L’agenzia per il lavoro non è responsabile in solido per i crediti maturati dal lavoratore in conseguenza di un errato inquadramento assegnato dall’impresa utilizzatrice. Questa la conclusione della sentenza del 29 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Pavia ha fornito una puntuale delimitazione della responsabilità solidale nell’ambito della fattispecie della somministrazione di lavoro, pronunciandosi in una complessa vicenda che ha coinvolto una cooperativa, una società utilizzatrice e un’agenzia per il lavoro. Il caso nasce dall’azione promossa da un lavoratore che ha lamentato un errato inquadramento contrattuale e il mancato pagamento delle differenze retributive connesso a tale errore, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021. Tra le varie questioni proposte nel giudizio, si è posto anche il tema della legittimazione passiva e della responsabilità solidale dell’agenzia di somministrazione, che aveva fornito il lavoratore per un periodo circoscritto. La società somministratrice ha eccepito di non essere responsabile per le differenze retributive lamentate, sostenendo di avere stipulato unicamente un contratto di somministrazione con la cooperativa, senza alcun rapporto diretto con la società utilizzatrice finale e senza aver assunto ruoli che potessero qualificarla come appaltatrice. Il giudice ha accolto questa tesi, chiarendo in modo netto la portata dell’articolo 35, comma 2, del Dlgs 81/2015, che disciplina la responsabilità solidale in caso di somministrazione. Secondo la norma, infatti, l’utilizzatore è tenuto in solido con il somministratore al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, ma solo per il periodo in cui il lavoratore ha effettivamente prestato attività lavorativa nell’interesse e sotto la direzione dell’utilizzatore. In assenza di allegazioni e prove relative all’inadempimento nel periodo in cui il lavoratore era stato formalmente impiegato tramite l’agenzia, il Tribunale ha escluso ogni responsabilità solidale della stessa, ponendo le spese processuali a carico del ricorrente. La sentenza, tuttavia, non si limita a questo, ma aderisce all’impostazione prevalente in giurisprudenza, secondo cui la responsabilità solidale della somministratrice non può scaturire da scelte gestionali imputabili esclusivamente all’utilizzatore (come, nel caso specifico, l’assegnazione a mansioni superiori non comunicate al somministratore). Come chiarisce il Tribunale, la posizione del somministratore non può essere forzatamente attratta nel contenzioso retributivo quando manchino atti di gestione diretta od obblighi retributivi propri, anche in ragione della chiara delimitazione di responsabilità operata dall’articolo 35, comma 5, in tema di cambi di inquadramento. L’agenzia, peraltro, aveva formalizzato un inquadramento che, in teoria, era corretto e coerente con le mansioni svolte: se tale coerenza è andata persa per scelte dell’utilizzatore, resta in capo a questo ogni responsabilità connessa.

Fonte: SOLE24ORE