Sottrazione di somme di denaro, legittimo il licenziamento per giusta causa

Sottrazione di somme di denaro, legittimo il licenziamento per giusta causa

  • 4 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Milano (sentenza 1214/2025 del 12 maggio) ha esaminato un caso di licenziamento per giusta causa di un’impiegata amministrativa (con mansioni di segreteria in un poliambulatorio) cui è stato contestato, tra l’altro, di aver prelevato dalla cassa la somma di 262,00 euro senza autorizzazione, di non aver emesso fatture per alcune prestazioni effettuate e di non aver neanche versato in cassa il relativo importo ricevuto dalla cliente, nonché di aver utilizzato del denaro mesi prima per l’acquisto di materiale poi non consegnato. Il Tribunale ha ribadito che l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo a una pronta ed effettiva difesa. Nel caso in esame, a seguito di istruttoria, il Tribunale ha accertato che l’addebito relativo al materiale acquistato e non consegnato fosse inammissibile per tardività della contestazione. Inoltre, la sentenza ha affermato che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, la nullità della contestazione per alcuni addebiti dovuta al mancato rispetto del termine a difesa del lavoratore, si estende all’atto di recesso nel suo complesso solo ove risulti provato e accertato che le mancanze ritualmente contestate siano di per sé insufficienti a giustificare il licenziamento. Il giudice ha infine considerato fondati gli altri addebiti contestati alla lavoratrice (tra i quali l’aver prelevato la somma di 262,00 euro dalla cassa, trattenendola indebitamente e restituendola solo a seguito di specifica richiesta e il non aver emesso fattura né versato l’incasso in relazione a due prestazioni di fisioterapia regolarmente effettuate), ritenendo che i fatti così accertati fossero idonei, sia autonomamente considerati, sia valutati congiuntamente, a giustificare il recesso per giusta causa. La condotta posta in essere dalla ricorrente è stata considerata particolarmente grave in quanto la dipendente – che aveva il compito di gestire gli incassi del poliambulatorio - dopo aver utilizzato, in violazione delle procedure aziendali, la cassa contanti per le proprie necessità, ha poi provveduto alla restituzione delle somme mancanti solo a seguito di richiesta e dopo aver anche tentato di ritardare gli accertamenti, avendo chiesto a una collega di fornire false giustificazioni ovvero di versare personalmente la somma mancante. La restituzione del denaro, avvenuta con banconote nuove contenute in una busta da lettera bianca, intonsa e non con i contanti originariamente incassati, ha ulteriormente confermato l’utilizzo personale delle somme della cassa aziendale.  Il Tribunale ha ritenuto che tali comportamenti fossero idonei a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario (tenuto conto delle mansioni assegnate e del grado di affidamento che queste richiedono) e ha pertanto respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.

Fonte: SOLE24ORE