Divieto di licenziamento per il padre lavoratore
- 12 Settembre 2022
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Nel Dlgs 151/2001 (il Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità) è stato introdotto l’articolo 27-bis, che disciplina il congedo di paternità obbligatorio. Il padre lavoratore - anche se adottivo o affidatario - ha diritto ad astenersi dal lavoro per 10 giorni (lavorativi) nel periodo compreso tra i due mesi che precedono la data presunta del parto e il quinto mese successivo. Del periodo di congedo, che può essere fruito anche in via continuativa, ma non frazionato a ore, il lavoratore beneficia anche nell’ipotesi di morte perinatale del figlio. Nel caso di parto plurimo, la durata del congedo di paternità è elevata a 20 giorni lavorativi. Il padre che eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, indicando il periodo di fruizione del congedo. Per l’intero periodo di congedo di paternità obbligatorio al lavoratore spetta una indennità pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il periodo di congedo. L’eventuale rifiuto, opposizione od ostacolo all’esercizio del diritto a fruire del congedo obbligatorio è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 2.582 euro. Durante il periodo di fruizione del congedo ed esclusa l’ipotesi di morte perinatale del figlio, e sino al compimento di un anno di età del bambino vige il divieto di licenziamento del lavoratore (articolo 54, comma 7 del Dlgs 151/2001). È colpito da nullità, e quindi improduttivo di effetti giuridici, il licenziamento intimato in violazione del divieto. Il licenziamento è comunque consentito, come nel caso delle lavoratrici madri, in caso di colpa grave del lavoratore (ipotesi di giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro), cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto, risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine apposto al contratto individuale di lavoro, esito negativo della prova. Durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, il lavoratore non può essere sospeso dal lavoro, esclusa l’ipotesi in cui la sospensione dell’attività riguardi l’impresa o il reparto (dotato di autonomia funzionale) al quale il lavoratore è assegnato. La violazione delle disposizioni sul divieto di licenziamento è punita con la sanzione amministrativa compresa tra 1.032 e 2.582 euro, senza che sia ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981).