Amministratore di condominio: responsabilità per infortunio mortale del giardiniere

Amministratore di condominio: responsabilità per infortunio mortale del giardiniere

  • 4 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
L'amministratrice di un condominio, su delibera dell'assemblea, conferiva incarico a un giardiniere, in qualità di prestatore d'opera, di procedere alla pulizia delle grondaie condominiali ostruite dal fogliame. Il giardiniere mentre era intento ad ispezionare una grondaia collocata in aderenza ad un'abitazione cadeva dall'alto perdendo la vita.  L'amministratrice di condominio veniva rinviata a giudizio per omicidio colposo e inosservanza della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e condannata sia in primo che in secondo grado, unitamente al condominio chiamato in causa dalle costituite parte civili in qualità di responsabile civile, e condannato, in solido con l'imputata, al risarcimento dei danni. Avverso la sentenza di conferma della condanna pronunciata dalla Corte di Appello sia l'imputata che il condominio proponevano ricorso per cassazione. In relazione alla posizione dell'amministratrice di condominio, la Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendolo infondato. La difesa dell'amministratrice, con il primo motivo di ricorso lamentava il vizio della motivazione relativamente alla circostanza che la stessa fungesse da datrice di lavoro del prestatore d'opera deceduto, in mancanza di una delibera assembleare che le avesse riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali e, quindi, in carenza del presupposto perché sorgesse, nei suoi confronti, l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato e di informarsi sui rischi correlati all'attività da svolgersi. Ma i giudici di legittimità erano di diverso avviso e, rifacendosi ad una serie di precedenti giurisprudenziali, ritenevano che l'amministratore che stipula un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di committente, e come tale è tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Per la Suprema Corte anche il secondo motivo di gravame era privo di fondamento, dal momento che l'imputata si duoleva dell'assenza della culpa in eligendo e della carenza del nesso di causa tra la propria condotta e l'evento verificatosi in quanto l'ispezione della grondaia rientrava nel novero delle attività che l'impresa era idonea e attrezzata a svolgere ed il lavoratore deceduto possedeva una buona conoscenza dei luoghi e, quindi, piena consapevolezza dei rischi sottesi all'intervento da effettuarsi. Ma per i giudici i motivi di gravame non erano degni di pregio poiché, secondo la oramai consolidata giurisprudenza, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice. In relazione alla posizione del condominio, responsabile civile nel processo, la sentenza ha rinsaldato un principio consolidato: il rapporto tra condominio e amministratore è riconducibile al mandato con rappresentanza, con la conseguenza che dell'operato dell'amministratore che abbia agito in esecuzione del mandato risponde il condominio in forza dell'art. 2049 c.c. La Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità civile del condominio fosse la diretta conseguenza del rapporto di mandato con l'amministratore e delle scelte da questi compiute nell'esercizio dei poteri conferitigli. Per le suesposte motivazioni i giudici rigettavano il ricorso e condannavano la ricorrente, in solido con il condominio quale responsabile civile, al risarcimento in favore delle costituite parti civili. La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta in relazione al verificarsi dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Di conseguenza, il committente nel caso in cui si verifichi un infortunio ad un prestatore d'opera per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver posto in essere tutte le attività innanzi elencate.  

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL