La mancata timbratura delle uscite interruttive del servizio per esigenze personali costituisce falsa attestazione della presenza
- 3 Giugno 2025
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Con ordinanza n. 9054/2025 la Cassazione conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare l’affidabilità del dipendente nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede. Il caso riguarda un lavoratore che si era reiteratamente allontanato dal luogo di lavoro durante l’orario di servizio, senza timbrare l’uscita e per motivi personali. La Corte ribadisce che la “falsa attestazione della presenza” può realizzarsi anche senza manomissione del sistema di rilevazione, bastando un comportamento idoneo a generare un’apparenza ingannevole della presenza. La Suprema Corte valorizza il principio per cui la condotta fraudolenta non implica necessariamente un danno economico, ma si qualifica per l’idoneità a minare il vincolo fiduciario.In questo senso, la mancata timbratura, pur in assenza di alterazioni tecniche, costituisce una modalità fraudolenta rilevante ai fini disciplinari, specie se reiterata. In particolare viene chiarito che la fattispecie della falsa attestazione in servizio con modalità fraudolente è integrata non solo dalla alterazione o manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze ma anche dalla mancata timbratura con riferimento ad uscite interruttive del servizio per esigenze personali.