Apprendistato: le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di formazione

Apprendistato: le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di formazione

  • 3 Giugno 2025
  • Pubblicazioni
Non esiste apprendistato senza formazione, perché quest'ultima rappresenta l'essenza stessa del contratto. Ma in concreto quali sono gli effetti della violazione degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione individuale? Partendo dalla recente sentenza n. 496 del 4 aprile 2025 del Tribunale di Firenze, approfondiamo la questione, seguendo il ragionamento logico/giuridico usato dal giudice per arrivare al provvedimento. Il lavoratore, in sintesi, lamenta l'illegittimità e la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante, perché mancante del piano formativo iniziale e perché le mansioni sarebbero state svolte in autonomia per l'intera durata del contratto, senza ricevere la prescritta formazione teorico-pratica e senza affiancamento del tutor aziendale. Il magistrato parte dall'inizio, verificando l'esistenza dei documenti formali e il requisito della forma scritta richiesto per il contratto di apprendistato professionalizzante, con il relativo allegato piano formativo individuale. A seguire, il Tribunale ricorda come, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento, finalizzato all'acquisizione, da parte del lavoratore, di una qualifica professionale. La sentenza ricorda: “il ruolo preminente che la formazione assume… esclude che possa ritenersi conforme… un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica…”, conformemente a quanto sancito più volte dalla Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, Cass. 14754/2014). L'istruttoria documentale e orale svolta dal giudice dimostra la bontà dell'operato della società, che prova l'erogazione della formazione, sia attraverso le attestazioni di frequenza dei corsi svolti sia attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni, seppure non univoche. Il Tribunale di Firenze quindi, nella fattispecie, rigetta il ricorso del dipendente, dopo aver ricordato come il non rispetto degli obblighi di formazione determinano la trasformazione, fin dall'inizio, del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove “l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza”, consentendo comunque al datore di lavoro “l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica, tenendo contro delle esigenze dell'impresa…”. Il giudice infine ricorda come l'onere di provare l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato, sia a carico del datore di lavoro. Le conseguenze del non rispetto degli obblighi formativi. Il primo effetto quindi del non rispetto degli obblighi formativi nel contratto di apprendistato è la “riqualificazione” del contratto, che diventa indeterminato fin dall'inizio della prestazione lavorativa, con le relative conseguenze in termini di differenze retributive e tutele. Sotto questo profilo, ad ulteriore conferma, la sentenza n.2472/2021 del Tribunale di Milano, nelle sue motivazioni, espressamente ribadisce come l'assenza della formazione integra un vizio genetico della causa contrattuale. (cfr. anche Cassazione n. 16571/2018) Ma non è il solo. Intanto, in caso di ispezione, il datore di lavoro potrebbe perdere i benefici contributivi (uno dei principali motivi di incentivazione per le imprese), con il rischio anche di dover restituire all'INPS – retroattivamente – i contributi non versati. L'Ispettorato del Lavoro potrebbe persino sanzionare la società per non aver adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge. Ed infine, la violazione potrebbe configurarsi altresì come danno al lavoratore, che, non acquisendo la qualifica prevista al termine del percorso di apprendistato, potrebbe richiedere un ulteriore risarcimento, anche in considerazione della perdita di opportunità formative e professionali, che potrebbero pregiudicare l'occupabilità e la carriera del dipendente. Le circolari INPS più rilevanti in materia sono la n. 128/2012 e la n. 108/2018, che specificano in dettaglio gli effetti del non rispetto degli obblighi formativi sotto il profilo contributivo. Sotto l'aspetto relativo più in generale al contratto di lavoro, le circolari INL n. 93/1998, n. 1026/2020, n. 2/2022 e n. 12/2022 si occupano, tra l'altro, di mettere in evidenza gli obblighi del datore di lavoro in ordine alla documentazione da tenere e agli accertamenti possibili da parte dei funzionari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In sintesi, quindi, il non rispetto del requisito essenziale della formazione nel contratto di apprendistato configura un grave inadempimento del datore di lavoro, che travolge ed elimina tutte le condizioni di miglior favore e le agevolazioni previste a suo vantaggio, derivanti dalle leggi in materia.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL