Spese di affitto detassate dal giorno dell’assunzione

Spese di affitto detassate dal giorno dell’assunzione

  • 29 Maggio 2025
  • Pubblicazioni
Il contributo aziendale del canone di locazione, riconosciuto al dipendente assunto nel 2025 e trasferitosi, per essere detassato deve essere erogato nei due anni successivi all’assunzione e nel limite annuo di 5.000 euro. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate nella circolare 4/2025 in cui ha illustrato l’innovativa misura di welfare introdotta dalla legge di Bilancio 2025 sia per sostenere i lavoratori alle prese con un difficile mercato delle locazioni immobiliari che per incentivare forme di occupazione stabile. Il beneficio consiste nell’erogazione, nei 24 mesi successivi all’assunzione, di una somma o del rimborso del costo sostenuto dal dipendente per il pagamento dei canoni di locazione e delle relative spese di manutenzione (per esempio ascensori, utenze, spurgo pozzi, altri servizi comuni), esclusi dal reddito nel limite di 5.000 euro per ciascuno dei due anni. L’importo erogato o rimborsato non comporterà danni pensionistici in quanto, per espressa previsione normativa, è da considerare rilevante ai fini contributivi. Beneficiari sono gli assunti a tempo indeterminato nel 2025, in possesso dei seguenti requisiti:

-reddito di lavoro dipendente del 2024 non superiore a 35.000 euro, da intendersi come reddito soggetto a tassazione ordinaria, ivi compreso quello di pensione (paragrafo 1.1.2 della circolare 28/2016 delle Entrate);
-trasferimento della residenza dal precedente comune a quello sede di lavoro, distanti più di 100 chilometri;
-contratto di locazione registrato di un immobile sito nel comune sede di lavoro e sostenimento delle relative spese (a decorrere dalla data di assunzione).
In merito alla condizione della residenza, l’Agenzia spiega che la stessa deve essere trasferita entro e non oltre il termine per effettuare le operazioni di conguaglio fiscale del primo anno di erogazione (quindi, per esempio, entro il 28 febbraio 2026), ovvero entro la data di cessazione, se antecedente. La distanza minima tra la vecchia e la nuova residenza deve essere misurata utilizzando una delle vie di comunicazioni esistenti, quali quella ferroviaria o stradale. Con riguardo al periodo di fruizione del beneficio di due anni, l’Agenzia ha chiarito, attraverso uno specifico esempio, che lo stesso decorre dalla data di assunzione (quindi, nel caso specifico, dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2027) e che la franchigia di esenzione del contributo pari a 5.000 euro annui si applica distintamente per ciascuna delle due annualità (5.000 per il contributo erogato da ottobre 2025 a settembre 2026 e 5.000 euro per quello corrisposto da ottobre 2026 a settembre 2027). È quindi importante che il datore di lavoro pianifichi le date di erogazione del beneficio per poter fruire dell’intera franchigia di esenzione prevista per ciascuno dei due anni, poiché quanto eventualmente non fruito in un anno (per esempio erogazione di 3.000 euro), non sarà utilizzabile nel secondo anno (un importo di 7.000 euro sarà esente solo fino al limite annuo di 5.000, con tassazione della parte eccedente). La circolare puntualizza altresì che il datore di lavoro dovrà raccogliere e conservare la necessaria documentazione probatoria quale la copia del contratto di locazione registrato, i documenti attestanti le spese sostenute, nonché un’autodichiarazione del dipendente sulla sua residenza anagrafica nei 6 mesi antecedenti l’assunzione. La nuova misura, inoltre, per espressa precisazione dell’amministrazione finanziaria, è cumulabile con quella analoga del contributo aziendale per canoni di locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale che, anche per quest’anno, concorre a formare la maggiorata soglia di esenzione dei benefit di 1.000/2.000 euro, confermata dalla legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-27. Ne consegue che il neo assunto trasferito, nonché padre, potrebbe complessivamente beneficiare fino a 14.000 euro di contributo aziendale per canone di locazione in esenzione d’imposta. Infine, come sempre, l’Agenzia ricorda che la nuova agevolazione è incompatibile con la fruizione di ulteriori detrazioni previste per l’immobile locato, quali quella dell’articolo 16, commi da 01° a 1-ter del Tuir (solo se il contributo aziendale copre l’intero costo), quella dell’articolo 16-bis del Tuir (ristrutturazione edilizia) o dell’articolo 14 del Dl 63/2013 (ecobonus) in caso di rimborso delle spese di manutenzione.

Fonte: SOLE24ORE