Riepilogare le disposizioni e le modalità operative per il rimborso, ai datori di lavoro privati, delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione. È questa la finalità della circolare Inps 96 del 26 maggio 2025. Il lavoratore dipendente che effettua una donazione di sangue ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione (legge 13 luglio 1967, n. 584). La retribuzione è garantita anche ai dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue «limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure» (legge 21 ottobre 2005, n. 219). Il datore di lavoro può chiedere all’Inps il rimborso della retribuzione anticipata al lavoratore:
1. mediante conguaglio della somma con i contributi o con altre somme dovute all’Istituto, compilando il flusso Uniemens;
2. per i datori di lavoro che non operano con il sistema del conguaglio (ovvero relativamente alle somme corrisposte a operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici), presentando domanda di rimborso diretto all’Istituto, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione. Alla domanda va allegata specifica documentazione (certificato medico e dichiarazione del donatore, per il lavoratore che ha effettuato la donazione sangue o certificato di inidoneità, per il lavoratore inidoneo). Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori domestici. Il lavoratore risultato idoneo alla donazione di sangue ha diritto, per le ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo, alla stessa retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (voci fisse e continuative) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa. Il lavoratore giudicato inidoneo, invece, ha diritto alla retribuzione solo in relazione al tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità e pertanto, alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità. Tale intervallo di tempo, spiega l’Inps, deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale, sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio. Ai fini del calcolo della retribuzione, gli elementi retributivi da considerare sono quelli riportati nella retribuzione teorica del flusso Uniemens del mese di fruizione del giorno di permesso, che deve essere divisa per 26 per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. Nel caso di lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, l’importo così ottenuto va ulteriormente diviso per il divisore orario del mese considerato (6,5 ore per gli operai agricoli a tempo indeterminato e per i lavoratori agricoli a tempo determinato). Il datore di lavoro privato che chiede il rimborso delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti mediante conguaglio in Uniemens deve valorizzare l’assenza utilizzando il codice evento “DON”, avente il significato di “assenza per donazione di sangue”, o il codice evento “IDS”, avente il significato di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”. La settimana in cui si colloca l’evento “DON” o l’evento orario “IDS” deve essere valorizzata con < Tipocopertura > “1” o “2”. Fino al periodo di competenza giugno 2025, devono essere valorizzati i codici causale: “S110”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue”; “S111”, avente il significato di “Conguaglio differenze per donatori di sangue”; “S114”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circolare 29/2017”. Dal periodo di competenza luglio 2025, devono essere utilizzati esclusivamente i codici: “S127”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue” (codice evento “DON”); “S129”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circolare 29/2017” (codice evento “IDS” usufruito su base oraria); “S211”, avente il significato di “Differenze donatori di sangue (codice evento “DON”). L’Inps ricorda, infine, che il diritto al riposo e al rimborso spetta in caso di prelievo di almeno 250 grammi di sangue, documentato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo. Tale certificato deve inoltre riportare il codice fiscale dell’Asl/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato afferente l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore, la gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo. Il donatore deve rilasciare apposita dichiarazione da cui risulta il godimento della giornata di riposo e della retribuzione con il relativo ammontare, nonché la gratuità della donazione del sangue. I casi di inidoneità per i quali spetta la retribuzione sono i seguenti: motivi sanitari, mancata decorrenza dei tempi di sospensione tra una donazione e la successiva, mancate esigenze in base ai bisogni trasfusionali. Il lavoratore risultato inidoneo deve inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato di inidoneità, indicando anche il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
Fonte: SOLE24ORE