La responsabilità datoriale non viene meno se il preposto condivide la condotta rischiosa del lavoratore
- 28 Maggio 2025
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La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza del 6 maggio 2025, affronta un importante caso in materia di infortuni sul lavoro, fornendo rilevanti precisazioni sul tema del rischio elettivo e della responsabilità datoriale quando il comportamento del lavoratore sia condiviso o autorizzato dal preposto. Nel caso di specie, un lavoratore aveva subito un infortunio mentre utilizzava un prodotto disgorgante per la pulizia di canali di scarico, attività che, pur non espressamente prevista nell'appalto, era comunque funzionale alla pulizia del tetto e delle grondaie. L'elemento cruciale della vicenda risiede nel fatto che il preposto, richiesto dal lavoratore di procurare il disgorgante, non solo non si era opposto ma aveva attivamente collaborato fornendo il prodotto. La Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la tesi difensiva dell'azienda che invocava il rischio elettivo, ribadendo un principio fondamentale: quando il preposto condivide la scelta operativa del lavoratore, viene meno la possibilità di configurare una condotta abnorme ed esorbitante tale da escludere la responsabilità datoriale. Viene confermato il principio secondo cui qualora si instauri una prassi pericolosa con il consenso o la tolleranza del preposto, l'eventuale ignoranza del datore di lavoro non vale ad escludere la sua responsabilità, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto. Secondo la giurisprudenza il rischio elettivo si configura soltanto quando il lavoratore abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare ed affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa.