Formazione su salute e sicurezza anche per i consiglieri di amministrazione

Formazione su salute e sicurezza anche per i consiglieri di amministrazione

  • 22 Maggio 2025
  • Pubblicazioni
L’obbligo di formazione dei datori di lavoro, a seguito dell’accordo Stato-Regioni del 17 aprile scorso, ripropone l’annoso tema della corretta individuazione della più importante posizione di garanzia nelle società capitali, quando non gestite da un amministratore unico. In linea di principio, la giurisprudenza è costante nel sostenere che, nelle società con un consiglio di amministrazione, quest’ultimo, nella sua interezza, sia il datore di lavoro. Infatti, secondo il Codice civile, il Cda è l’organo deputato alla gestione dell’impresa e quindi quell’organo con gli adeguati poteri decisionali e di spesa, requisiti indefettibili per il testo unico salute e sicurezza (Dlgs 81/2008) per assumere il ruolo di datore. Quindi, in conclusione, tutti i consiglieri devono assolvere agli obblighi formativi stabiliti dall’accordo. Vero anche che la stessa giurisprudenza ammette che il consiglio di amministrazione possa deliberare una delega di funzioni, individuando, al suo interno, un consigliere come datore di lavoro per le finalità di sicurezza e, in questo caso, l’unico discente dovrebbe essere lui. La delega è tuttavia correttamente esercitata dal consiglio, se il soggetto scelto, ancorché sia anche il titolare del rapporto di lavoro, sia comunque un consigliere con deleghe ampie ed effettive di gestione dell’impresa, tale da averne la responsabilità. Se nelle società di piccole dimensioni è una valutazione relativamente semplice, la distribuzione delle deleghe nelle società complesse deve fare i conti, prima ancora che con il testo unico salute e sicurezza, con il Codice civile, che è perentorio nell’esigenza di un adeguato assetto organizzativo dell’impresa. In buona sostanza, l’amministratore individuato dal consiglio come datore di lavoro non è esito di una delega a monte come suddivisione di compiti, ma conseguenza di una valutazione degli adeguati assetti organizzativi che hanno messo “al centro” quel consigliere delegato per sue responsabilità decisionali e di spesa. Tuttavia, anche la corretta investitura non libera il consiglio di amministrazione, nella sua interezza, dalle sue responsabilità. Diversi precedenti giurisprudenziali hanno enfatizzato che la delega può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancato esercizio della delega. A tal proposito si ricorda che i contenuti formativi, definiti dal recente accordo Stato-Regioni, hanno tra gli obiettivi quello di essere funzionali a una corretta organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale (che implica risorse, spese, mezzi). Per questo, in ottica prudenziale e di prevenzione, soprattutto con riferimento a società di capitali complesse nell’assetto organizzativo, non si può escludere che anche gli altri consiglieri, ancorché non formalmente investiti della posizione di garanzia, non siano parte del processo formativo. Nel caso di tali componenti, pur privi della relativa delega, la formazione è comunque funzionale a quel dovere di controllo e supplenza che non viene mai meno, secondo orientamenti giurisprudenziali costanti. Invece, la delega di funzioni attribuita dal datore di lavoro, a sua volta, a un soggetto terzo, perché svolga alcune o tutte le sue funzioni (tranne quelle non delegabili per legge, come la valutazione del rischio), potrà essere ritenuta corretta se tale soggetto (già) possegga tra i suoi requisiti professionali una formazione con contenuti analoghi a quelli del datore stesso e quindi in conformità al nuovo accordo Stato-Regioni.

Fonte: SOLE24ORE