Appalti, clausola sociale non applicabile se il subentro non avviene

Appalti, clausola sociale non applicabile se il subentro non avviene

  • 20 Maggio 2025
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La clausola sociale prevista da un contratto collettivo che prevede il passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante dei lavoratori impiegato in un appalto non si applica se, in concreto, il subentro del nuovo operatore non si concretizza per una causa di forza maggiore. Con la sentenza 11989 del 7 maggio 2025, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato il principio secondo cui la clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, che impone al nuovo appaltatore l’assunzione di una parte del personale già impiegato nell’appalto precedente, presuppone l’effettiva esecuzione dell’appalto da parte del subentrante. In mancanza di tale esecuzione, la clausola non può trovare applicazione. La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una società attiva nel settore del catering aeroportuale rivolta alla società subentrata nella gestione del servizio di catering a bordo dei voli di una compagnia aerea. La società uscente dall’appalto lamentava la mancata applicazione, da parte della subentrante, della clausola sociale prevista dal Ccnl del trasporto aereo, secondo cui il nuovo gestore avrebbe dovuto assumere tutte le persone impiegate dal precedente appaltatore. Il subentro del nuovo appaltatore era previsto contrattualmente per l’8 aprile 2020, ma già dal 9 marzo dello stesso anno erano stati sospesi tutti i voli intercontinentali della compagnia a causa della pandemia da Covid-19; questa situazione aveva reso impossibile l’avvio effettivo dell’attività da parte del nuovo gestore. La vicenda è stata inizialmente decisa dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha rigettato la domanda risarcitoria della società uscente, ritenendo non provata l’effettiva esistenza dell’appalto. La decisione è stata poi confermata dalla Corte d’appello di Milano la quale, pur riconoscendo formalmente previsto il subentro per l’8 aprile 2020, ha sottolineato come lo stesso non abbia avuto concreta esecuzione a causa dell’impossibilità sopravvenuta determinata dall’emergenza sanitaria. La Corte ha quindi escluso l’operatività della clausola sociale, ritenendola subordinata all’effettivo avvio del servizio appaltato da parte del subentrante. La società uscente, di fronte a queste due decisioni negative, ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di cassazione, sostenendo che la clausola sociale si sarebbe dovuta applicare già con l’aggiudicazione dell’appalto, indipendentemente dall’effettiva esecuzione. La Corte di legittimità, tuttavia, ha respinto il ricorso, affermando che la clausola sociale è diretta a tutelare i lavoratori attraverso la continuità occupazionale nel passaggio da un appaltatore a un altro, ma può operare solo nel contesto di un reale avvio dell’attività lavorativa. Nel caso concreto, secondo la Cassazione, non si è mai verificata una condizione di fatto effettiva di cambio di appalto, bensì un subentro solo formale e potenziale, reso inattuabile da un impedimento normativo straordinario e imprevedibile come quello legato alla pandemia. Sulla base di questo ragionamento, il ricorso è stato rigettato, anche se sono state compensate le spese di lite tra le parti, data l’eccezionalità della situazione pandemica e la novità della questione interpretativa della clausola sociale in tale contesto. La sentenza ha una portata ambivalente: se, da un lato, ha chiarito un aspetto sinora poco esplorato del rapporto tra clausola sociale e cause di forza maggiore, dall’altro ha avuto l’effetto, abbastanza paradossale, di generare la perdita del posto di lavoro da parte del personale (che, in mancanza di subentro nell’appalto, è stato licenziato dall’impresa uscente).

Fonte: SOLE24ORE