Legittima l’interruzione del premio di produzione dopo la scadenza degli accordi aziendali

Legittima l’interruzione del premio di produzione dopo la scadenza degli accordi aziendali

  • 20 Maggio 2025
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La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 29 aprile 2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, ha revocato un decreto ingiuntivo con cui il datore di lavoro era stato condannato a corrispondere il premio di produzione, disciplinato da accordi aziendali, anche con riferimento a un periodo successivo rispetto alla loro scadenza. In particolare, la Corte ha dovuto valutare la legittimità o meno della decisione aziendale di interrompere il pagamento di tale premio nel 2019, sebbene, sino al 2018, avesse continuato a corrisponderlo, nonostante l’avvenuta scadenza dei contratti aziendali che lo prevedevano (che avevano durata quadriennale). Secondo i giudici di appello la mera corresponsione di somme dopo la scadenza degli accordi non integra un vincolo giuridico permanente e non impedisce al datore di lavoro di interromperne legittimamente l’erogazione in un momento successivo. Ciò soprattutto in assenza di prova che tale erogazione fosse generalizzata a tutti i dipendenti e uniforme nelle modalità. Nel caso esaminato dalla Corte, infatti, era emerso che, dopo la scadenza degli accordi aziendali, tale premio «non era stato corrisposto a tutti i dipendenti e che per alcuni dipendenti esso non era corrisposto nell’importo e con la cadenza semestrale» riconosciuta durante il periodo di vigenza dei suddetti accordi. La Corte calabrese ha poi ribadito il noto principio secondo cui non «può parlarsi di un obbligo contrattuale senza limite temporale di efficacia che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, non può vincolare per sempre le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve conformarsi ad una realtà socioeconomia in continua evoluzione». La pronuncia è interessante anche nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla società, tesa a ottenere la restituzione di una parte delle somme versate dopo la scadenza degli accordi sindacali. La Corte d’appello, sul punto, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. 27 novembre 2023, n. 32914; Cass. 22 settembre 2014, n. 19923; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31644), ha evidenziato come, in materia retributiva, il datore di lavoro non può ottenere la ripetizione di quanto pagato se non dimostra che l’erogazione sia avvenuta per errore non imputabile, riconoscibile anche dal lavoratore. In assenza di tale prova, le somme corrisposte integrano un trattamento di miglior favore, quindi non devono essere restituite.

Fonte: SOLE24ORE