Invalidi in aspettativa sindacale: sì al beneficio contributivo

Invalidi in aspettativa sindacale: sì al beneficio contributivo

  • 19 Maggio 2025
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Un lavoratore invalido sopra al 74%, collocato in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di una carica sindacale, ha chiesto all'INPS il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, c. 3, L. n. 388/2000. L'Istituto ha negato il beneficio, ritenendo che il periodo di aspettativa, non caratterizzato da attività lavorativa effettiva e coperto da contribuzione figurativa, non potesse essere computato. La Corte territoriale ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando l'equiparazione dell'aspettativa sindacale al lavoro effettivo in base all'art. 31 della L. n. 300/1970. In sede di legittimità, la Suprema Corte, con Sentenza n. 12973 del 14 maggio 2025, ha confermato la decisione del Giudice del gravame, riconoscendo che la finalità del beneficio è quella di tutelare, anche sotto il profilo previdenziale, i lavoratori invalidi che proseguono l'attività, inclusa quella sindacale, durante la sospensione del rapporto di lavoro. Infatti, «Il beneficio della maggiorazione contributiva, riconosciuto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma, anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per la durata dell'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300».