Risarcimento per danno pensionistico al lavoratore che paga la rendita vitalizia
- 15 Maggio 2025
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Se un lavoratore ricorre alla costituzione di rendita vitalizia con onere totalmente a suo carico, ha diritto al risarcimento del danno pensionistico da parte del datore di lavoro che non ha versato i contributi. In caso di mancato versamento dei contributi, e fino al momento della prescrizione degli stessi, l’Inps può richiederne il pagamento (anche su segnalazione del lavoratore) con emissione dell’avviso di addebito con applicazione delle sanzioni per omissione o evasione contributiva e impatto diretto sulla regolarità contributiva e sul Durc. Una volta intervenuta la prescrizione, per un ulteriore decennio il datore di lavoro rimane obbligato in via principale al saldo dell’onere di costituzione di rendita vitalizia per i contributi non versati, secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, della legge 1338/1962. La circolare 48/2025 dell’Inps ricorda che, in questo primo decennio, il lavoratore può sostenere direttamente l’onere di questo tipo di riscatto solo nel caso in cui il datore di lavoro si sia rifiutato di provvedere in via diretta o se sia rimasto silente di fronte alla notifica obbligatoria inviata dalla sede Inps. In questo scenario è la norma stessa che individua lo strumento del risarcimento del danno: il lavoratore versa l’onere necessario per costituire la rendita vitalizia e poi si rivale sul datore di lavoro. Una volta superato il termine entro cui si può attivare questa rendita vitalizia, il lavoratore e i suoi superstiti hanno diritto, non soggetto a prescrizione, di attivare la costituzione di rendita con onere interamente a loro carico, come introdotto dal 12 gennaio di quest’anno dal Collegato lavoro (legge 203/2024). In questo caso la norma non esplicita il diritto di una rivalsa diretta da parte del dipendente nei confronti del datore di lavoro. Tuttavia può avviare una azione di risarcimento del danno pensionistico, in base all’articolo 2116, secondo comma, del Codice civile, per perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. La sentenza 20827/2013 della Corte di cassazione aveva infatti chiarito come l’esperibilità di questa azione risarcitoria è subordinata sia all’intervenuta prescrizione contributiva, sia alla maturazione del diritto pensionistico. In ultima analisi, dunque, il lavoratore che azionerà la costituzione di rendita vitalizia a suo carico manterrà il diritto a richiedere il risarcimento della cifra sostenuta, in virtù del diritto al risarcimento del danno pensionistico causato dal mancato versamento da parte del datore di lavoro.
Fonte: SOLE24ORE