INL: in materia di lavoro i CED possono svolgere solo attività strumentali e accessorie
- 15 Maggio 2025
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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 4304 del 12 maggio 2025, ha fornito indicazioni relativamente alle condizioni di legittimità delle attività svolte dai Centri di Elaborazione Dati (CED), in considerazione del fatto che sempre più spesso si assiste alla nascita di Centri che operano nel mercato del lavoro svolgendo attività riservate a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. In particolare, l'Istituto chiarisce che i centri di elaborazione dati possono svolgere esclusivamente attività strumentali, ovverosia operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa, nonché attività accessorie, cioè operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l'archiviazione dei dati raccolti. Rimangono invece di esclusiva pertinenza dei professionisti regolarmente iscritti all'albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, quali quelli relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali generalmente intese.