Con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro di usufruire del cd. Bonus Donne, beneficio contributivo mirato a incentivare l'assunzione di donne svantaggiate, introdotto dal cd. Decreto Coesione (DL 60/2024). In seguito dell'emanazione del decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, la circolare INPS n. 91 ha individuato nel dettaglio le modalità di richiesta dell'esonero in oggetto: si tratta di un beneficio nella misura 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, introdotto dall'art. 23 DL 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 95/2024. Tale esonero avrà una durata massima di 24 mesi, determinando un notevole risparmio con riferimento ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Beneficiari. La normativa individua diverse categorie di potenziali beneficiarie. In primo luogo, ai sensi dell'arti. 2 c. 7 del decreto attuativo vengono prese in considerazione le seguenti donne c.d. svantaggiate:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24mesi, ovunque residenti;
- impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere di cui all'art. 2 p. 4 lett. f) Reg. UE 651/2014.
Con riferimento a tali categorie, l'esonero sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Durata dell'esonero contributivo. La durata del beneficio sarà pari ad un massimo di 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di donne disoccupate da 24 mesi; la durata sarà invece pari ad un massimo di 12 mesi relativamente alle assunzioni di donne occupate nelle professioni o settori di cui all'art. 2 p. 4 lett. f) Reg. UE 651/2014. Diversamente, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per le “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, la concedibilità dell'esonero era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Tale autorizzazione è pervenuta con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, con riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato da instaurare entro il 31 dicembre 2025. Ne consegue che l'esonero contributivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura) e fino al 31 dicembre 2025, purché la domanda di riconoscimento dell'esonero sia effettuata prima di procedere all'assunzione. La durata del beneficio è di 24 mesi dalla data di assunzione. In ogni caso, restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, nonché i contratti di lavoro intermittente. Secondo l'INPS, invece, è possibile estendere tali benefici alle assunzioni a tempo indeterminato in somministrazione. Condizioni per ottenere l'agevolazione. Ricordiamo, infine, che le agevolazioni in commento saranno accordate nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Pertanto, al raggiungimento del limite di spesa previsto, l'INPS non procederà all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso ai benefici. Dal punto di vista dei datori di lavoro, come per le altre agevolazioni, è richiesto il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 c. 1175 L. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sicuramente più complessa è la gestione relativa ad un altro requisito particolarmente importante, ossia l'incremento occupazionale netto: il datore di lavoro deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione. Qualora da tale raffronto non emerga l'incremento richiesto, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo già usufruite. Le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ad eccezione dell'esonero a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”. Apertura dello sportello domande. La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata all'INPS avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 - Donne”. Il modulo sarà disponibile in tale sezione a decorrere dal 16 maggio 2025.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL