L’Inps, dopo l’ufficializzazione dei decreti attuativi delle norme in materia di assunzioni agevolate di donne e giovani introdotte dal Dl 60/24, convertito dalla legge 95/24, ha diffuso ieri la lunga circolare 90/2025 con cui detta le istruzioni per l’applicabilità del bonus riservato agli under 35. Nella prima parte del provvedimento l’Istituto riprende le disposizioni contenute nella legge di riferimento e indica le modalità che i datori di lavoro devono seguire per ottenere l’aiuto. È previsto che prima di fruire dell’agevolazione il datore presenti una domanda telematica con lo scopo di verificare l’esistenza dei fondi stanziati allo scopo. Tale istanza andrà inoltrata tramite il Sito Inps, accedendo alla sezione «Portale delle agevolazioni» ex “Diresco”. Il format da utilizzare sarà disponibile on-line dal 16 maggio e dovrà contenere tutte le specifiche previste dal Dl 60/24. Per i datori operanti nei territori diversi da quelli della Zes la domanda può riguardare, oltre le assunzioni/trasformazioni da eseguire, anche quelle già effettuate da settembre 2024. Per chi opera in zona Zes, invece, la domanda deve necessariamente precedere l’assunzione. Dopo aver ricevuto l’istanza telematica, verificate le condizioni, appurata l’esistenza delle risorse economiche l’Inps calcola – sulla base delle informazioni fornite dall’azienda – l’ammontare totale dell’incentivo e lo comunica al richiedente. Se le assunzioni (non in zona Zes) sono già state effettuate l’Istituto accoglie la domanda e apporta un’annotazione nel form telematico con l’indicazione dell’ammontare sgravabile. Se, al contrario, l’assunzione è ancora da effettuare l’Inps calcola l’ammontare del beneficio, accantona le risorse e tramite Pec comunica l’eventuale accoglimento, che resta subordinato all’effettivo inserimento della risorsa in azienda, da effettuarsi entro 10 giorni. L’Istituto monitorerà l’archivio delle comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro, al fine di reperire il relativo modello Unilav. Solo dopo aver rintracciato la comunicazione, l’Ente accoglierà l’istanza. L’Inps precisa che i termini indicati sono perentori e il loro mancato rispetto fa perdere il diritto a fruire degli incentivi accantonati, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare una nuova domanda. Per il recupero dell’incentivo spettante, i datori si avvarranno del consolidato sistema del conguaglio contributivo. A tal fine, per l’esposizione del Bonus giovani, dal mese di giugno, i datori privati che operano in ogni settore economico del Paese e che sono stati ammessi all’incentivo, dovranno valorizzare all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi, elemento «InfoAggcausaliContrib» del flusso UniEmens i seguenti elementi:
- nell’elemento «CodiceCausale» il nuovo valore “EG35”, nell’elemento «IdentMotivoUtilizzoCausale» deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo «TipoIdentMotivoUtilizzo» deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
L’Inps precisa che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che il recupero dei periodi pregressi (dal settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2025. Per il recupero dell’incentivo differenziato in favore delle aziende che operano in area Zes, sempre da giugno, i datori autorizzati devono valorizzare all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi» elemento «InfoAggcausaliContrib» del flusso UniEmens i seguenti elementi:
- nell’elemento «CodiceCausale» deve essere inserito il nuovo valore “ES35”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 3 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”;
- nell’elemento «IdentMotivoutilizzoCausale» deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo «TipoIdentMotivoUtilizzo» deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Per la restituzione delle agevolazioni eventualmente fruite e non compatibili con i benefici del decreto Coesione, nella circolare viene precisato che ci si dovrà avvalere dei flussi regolarizzativi che non saranno gravati di sanzioni civili. Infine, l’Inps fa presente che coloro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Fonte: SOLE24ORE