Stagionali, possibile lavorare durante la conversione del permesso
- 8 Maggio 2025
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Nelle more della definizione della domanda di conversione del permesso di lavoro stagionale in lavoro non stagionale, il dipendente straniero può svolgere la nuova attività lavorativa non stagionale. Lo chiarisce il ministero del Lavoro nella circolare 10/2025, con riferimento alla nuova disciplina della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in vigore dal 1° gennaio 2025. L’articolo 24, comma 10, del Dlgs 286/1998 (Testo unico dell’immigrazione), modificato dal Dl 145/2024, consente di richiedere allo Sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso in lavoro subordinato al di fuori delle quote annuali, e di conseguenza indipendentemente dal click day, in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici. Tale possibilità è riservata ai lavoratori stagionali che abbiano prestato regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con orario non inferiore a 20 ore settimanali. Nel caso di lavoro domestico, un’ulteriore condizione consiste nella garanzia di una retribuzione mensile non inferiore all’importo dell’assegno sociale, pari a 538,69 euro nel 2025. Con la circolare il Ministero consente al dipendente richiedente la conversione di potersi rioccupare (previo invio dell’unilav del nuovo rapporto non stagionale o della denuncia del rapporto domestico) durante l’iter amministrativo di esame della domanda da parte dello Sportello unico, nonché di soggiornare legittimamente sul territorio dello Stato in base all’articolo 5, comma 9-bis, del Testo unico dell’immigrazione. Tale norma sebbene formalmente riferita al caso del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, a parere del Ministero deve essere estensivamente applicata anche alla fattispecie della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, in quanto funzionale a evitare situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione determinata dalla perdita dell’opportunità lavorativa su cui si fonda la domanda stessa di conversione. Poiché l’articolo 5 subordina la prosecuzione dell’attività lavorativa alla presentazione della domanda non oltre 60 giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno di cui si chiede il rinnovo, anche la domanda di conversione può essere presentata entro il medesimo termine, come espressamente richiamato anche in una delle Faq recentemente pubblicate sul portale governativo https://integrazionemigranti.gov.it. Le Faq illustrano altresì la procedura che il lavoratore, o un intermediario, deve seguire per presentare telematicamente la domanda (modello VB) attraverso il portale del ministero dell’Interno in cui deve essere scelta l’opzione “Conversione fuori quota”, sebbene la stessa non sia stata ancora aggiornata con le ultime modifiche normative. A seguito dell’accoglimento della domanda, il lavoratore e il datore di lavoro saranno convocati per la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, con contestuale rilascio del kit necessario per richiedere il permesso di soggiorno.
Fonte: SOLE24ORE