È in vigore dal 6 maggio la cosiddetta legge Morandi sui benefici per le vittime di crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. Oltre a disporre elargizioni e borse di studio in favore dei familiari delle vittime, la legge 63/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 102 del 5 maggio, estende alle vittime di eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilevanza nazionale e ai relativi superstiti, la disciplina specifica sul collocamento mirato previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. L’articolo 5, rubricato “assunzioni dirette”, dispone che «i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407». In base alla legge Morandi, rientrano tra le categorie protette ai fini del collocamento mirato della legge 68/1999, anche i seguenti soggetti:
il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della persona deceduta in conseguenza degli eventi dannosi nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva secondo l’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016;
parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta, nei tre anni precedenti l’evento;
chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi.
Queste persone ora godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998. Quindi, in buona sostanza, ai fini del collocamento mirato, sono equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e godono di un regime particolare. Gli eventi dannosi derivanti da crolli delle infrastrutture sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. Come per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 1 della legge 302/1990) e familiari superstiti (articolo 1, comma 2, della legge 407/1998), la disciplina delle assunzioni obbligatorie delle vittime di crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale e dei familiari superstiti presenta le seguenti particolarità rispetto alla disciplina delle categorie protette individuate dall’articolo 18, comma 2 della legge 68/1999. Innanzitutto ad esse, per espressa previsione di legge, non si applica la quota di riserva. Infatti si ricorda che l’articolo 18, comma 2 della legge 68/1999 riconosce, a favore di determinati soggetti (orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati), una quota di riserva, pari all’1%, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti. La quota è pari a una unità di personale per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti. Alla stregua delle vittime del terrorismo, le vittime ex legge Morandi possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione e quindi anche se svolgono già un’attività lavorativa (se in età lavorativa e se non hanno raggiunto l’età pensionabile). Inoltre, le stesse godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Infine, come previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche alle assunzioni delle vittime di eventi dannosi derivanti da crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilevanza nazionale o dei loro familiari si procede per chiamata diretta nominativa.