Contratto a termine e diritto di precedenza: il contratto collettivo prevale sul Dlgs 81/2015

Contratto a termine e diritto di precedenza: il contratto collettivo prevale sul Dlgs 81/2015

  • 8 Maggio 2025
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Con la pronuncia 1063/2025 del 16 aprile, il Tribunale di Milano ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro preveda una disciplina ad hoc per l’esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori a termine, tale disciplina prevale su quella prevista dall’articolo 24 del Dlgs 81/2015. Il caso trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice che, per un periodo di circa sei mesi, ha prestato attività di lavoro alle dipendenze di una società. Alla scadenza del contratto a termine ha esercitato il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni chiedendo di essere resa edotta dei dati relativi alla possibilità di esercizio del diritto stesso. Ha lamentato il mancato riscontro alle sue richieste adducendo che la società, successivamente alla cessazione del rapporto, ha assunto altri dipendenti per mansioni analoghe a quelle da lei svolte e pubblicato sul proprio sito internet offerte di lavoro per la medesima posizione da lei precedentemente ricoperta. Ha invocato, pertanto, la violazione del diritto di precedenza previsto dall’articolo 24, comma 1, del Dlgs 81/2015 e il conseguente risarcimento del danno. La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito che il Ccnl applicato al rapporto di lavoro (quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi) dispone che il diritto di precedenza possa essere esercitato dai lavoratori che abbiano lavorato per un periodo superiore ai sei mesi previsti dall’articolo 24 e comunque superiore alla durata del rapporto di lavoro oggetto di causa. Il giudice, partendo dal dato normativo dell’articolo 24, ha accolto la tesi della datrice di lavoro e respinto il ricorso della lavoratrice. L’articolo 24 prevede infatti che «salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine». Nel caso specifico, il Ccnl applicato disciplina diversamente il diritto di precedenza statuendo che «le parti concordano che i lavoratori che hanno prestato la propria attività nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 12 mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla scadenza del suo contratto, per le mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine». La lavoratrice ha prestato servizio per la società convenuta con un unico contratto a termine per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi previsti dal contratto collettivo. Pertanto, non sussistendo l’ipotesi prevista dal Ccnl, non poteva fondatamente invocare l’esercizio del diritto di precedenza. Il Ccnl multiservizi, d’altra parte, era stato espressamente richiamato nel contratto di lavoro e la sua applicazione era stata ammessa dalla lavoratrice anche in ricorso e dunque risultava pacifica tra le parti.

Fonte: SOLE24ORE