Formazione modulare per i datori di lavoro

Formazione modulare per i datori di lavoro

  • 8 Maggio 2025
  • Pubblicazioni
Per adempire al nuovo obbligo di formazione previsto per i datori di lavoro, può non essere sufficiente il corso “base” di 16 ore. Secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 7, del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) ora disciplinato dall’accordo Stato-Regioni del 17 aprile scorso, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti, di cui al citato TU, anche al fine di acquisire la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. La formazione minima avrà una durata di 16 ore, finalizzata all’acquisizione di una sempre attuale visione sostanziale, più che formale, della prevenzione e della protezione dei lavoratori, ponendo bene in evidenza gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative, previste dal quadro normativo, il sistema istituzionale ed il ruolo degli organi di vigilanza, contenute nel modulo giuridico, nonché l’acquisizione delle necessarie competenze per l’organizzazione e la gestione della prevenzione e protezione in azienda, contenute nel modulo organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. È previsto, altresì un modulo aggiuntivo al primo, della durata di ulteriori 6 ore, per lo svolgimento dei compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili individuati dall’articolo 97 del Testo unico. L’accordo aggiorna anche la durata e i contenuti del corso per datori di lavoro, che in base all’articolo 34, comma 1, del Tu, svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione (salvo nei casi in cui le lavorazioni possano essere esposte a pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, individuati dal Dlgs 334/1999, confluito con modificazioni nel Dlgs 105/2015). Esso si articola su un modulo comune della durata di 8 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima di 6 ore. Il corso è finalizzato alla conoscenza dei principali criteri e metodologie per la valutazione dei rischi e all’acquisizione della capacità per redigere il documento di valutazione dei rischi e le competenze relative alla individuazione dei fattori di rischio. L’obiettivo del modulo “cantieri” è finalizzato, tra l’altro, all’organizzazione del cantiere e ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e al piano operativo di sicurezza (Pos). Un ulteriore intervento dell’accordo riguarda la nuova formulazione dei corsi obbligatori per i datori di lavoro che operino in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (articolo 2 del Dpr 177/2011), per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Il corso, della durata minima di 12 ore, ha l’obiettivo di illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione in tali ambienti, nonché le misure di prevenzione degli infortuni, di far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature e delle strumentazioni per affrontare i rischi e delle procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso, allorché si operi in uno spazio confinato. I nuovi programmi formativi, riferiti i datori di lavoro, introdotti dall’accordo, costituiscono «elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro» (circolare 1/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro), in violazione dei quali il datore può incorrere nell’arresto da 2 a 4 mesi o nell’ammenda da 1.708.61 a 7.403,66 euro in caso di mancata formazione “generale” o nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, se manca la formazione specifica per il servizio di prevenzione e protezione e quella riferita agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Fonte: SOLE24ORE