Licenziamento per comporto: quando l'inerzia del datore di lavoro lo rende nullo
- 5 Maggio 2025
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La Cassazione, con l'ordinanza n. 10640/2024, ha ricordato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è nullo per contrasto con l'art. 2110, comma 2, c.c. quando:
- il rapporto si è protratto oltre il periodo massimo di comporto
- il datore ha posto in essere comportamenti (es. trasferimento, nuove mansioni) idonei a ingenerare nel lavoratore un legittimo affidamento sulla rinuncia a far valere il superamento del comporto. Nel caso esaminato:
- Il lavoratore aveva superato il periodo di comporto per sommatoria delle assenze
- Il datore aveva fatto proseguire il rapporto per 7 mesi
- Durante tale periodo aveva disposto il trasferimento del lavoratore.
I giudici hanno ritenuto tali comportamenti sintomatici della rinuncia al licenziamento e le successive assenze per malattia sono state considerate irrilevanti. Una volta maturato l'affidamento del lavoratore sulla rinuncia datoriale, eventuali ulteriori assenze per malattia non possono essere computate, salvo che non inizi a decorrere un nuovo periodo di comporto integralmente dall'origine.